Ascolto del minore prima di riallacciare con i nonni
- Se i nonni sono ostili la nipote va ascoltata
- Per la madre della minore la figlia va ascoltata
- La minore va ascoltata per comprenderne la volontà
Se i nonni sono ostili la nipote va ascoltata
La Cassazione accoglie il ricorso della madre di una bambina, ritenendo che la minore, ora di 13 anni, debba essere ascoltata per valutare se è opportuno riprendere il rapporto con i nonni. Costoro hanno dimostrato sempre una certa ostilità nei confronti della nuora e non hanno mai accettato, neppure per il bene della minore, d'intraprendere un percorso graduale di avvicinamento.
Anche loro hanno lamentato il mancato ascolto della minore, convinti che la stessa volesse riprendere i rapporti. Peccato che la madre della minore, nel richiedere parimenti l'ascolto della minore, abbia dato una versione diversa, ossia la volontà della minore di non riallacciare il rapporto con i nonni scarsamente affettivi. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 16071/2022 della Cassazione (sotto allegata).
La vicenda processuale
Due nonni agiscono in giudizio per vederi riconoscere il diritto di incontrare la nipote minore, collocata presso la madre, dopo la separazione. Il Tribunale però rigetta l'istanza perché gli stessi non hanno mai modificato l'atteggiamento di aperta ostilità verso la nuora e si sono sempre rifiutati di intraprendere un percorso di riavvicinamento graduale alla nipote, con incontri protetti e poi più liberi. Il tutto a dimostrazione della loro incapacità di gestire in autonomia il rapporto con la nipote. I nonni però impugnano la decisione, ritenendola nulla per il mancato ascolto della minore, tesi condivisa dal padre della minore, che interviene nel giudizio.
La Corte di Appello però ritiene che il provvedimento non sia affetto da nullità per il mancato ascolto della minore, di soli 9 anni. Gli incontri comunque sono stati vietati per l'assenza di adeguate capacità educative ed effettive dei nonni, dannose per la crescita equilibrata della minore. La scarsa volontà collaborativa dei nonni è inoltre emersa dal rifiuto degli stessi di sottoporsi a una nuova CTU.
La Cassazione adita dai nonni accoglie in prima battuta il ricorso perché il mancato ascolto della minore non è stato motivato da una incapacità di discernimento della minore. La Corte di appello infine accoglie parzialmente il reclamo, riconoscendo e regolamentando il diritto di visita dei nonni.
Per la madre della minore la figlia va ascoltata
La madre della bambina ricorre a questo punto in Cassazione contro la decisione della Corte di merito lamentando:
-
nel primo motivo la mancata motivazione sulle ragioni che hanno sconsigliato l'audizione della minore;
-
con il secondo la violazione della convenzione di New York sui diritti del fanciullo insistendo sul mancato ascolto della minore;
-
con il terzo invece rilevando il distacco della Corte di Appello dall'esito della CTU anche se dalla relazione è emersa la criticità dei nonni paterni e la lunga interruzione dei rapporti con la nipote.
La minore va ascoltata per comprenderne la volontà
Per la Cassazione, che cassa la decisione con rinvio, i primi due motivi del ricordo della madre della minore sono fondati per violazione di quanto stabilito dalla Corte di legittimità in relazione l'art. 384 c.p.c.
Violato infatti il principio del contraddittorio a causa del mancato ascolto della minore in assenza di una motivazione relativa alla capacità o meno di discernimento della stessa.
Ora però, precisano gli Ermellini, la minore ha 13 anni e quindi sussistono i presupposti per intraprendere un percorso per riallacciare il rapporto con i nonni. Per fare questo però è necessario tenere conto del pensiero e della volontà della minore anche per valutare al meglio i suoi bisogni. Assorbito il terzo motivo.
Leggi anche:
L'ascolto del minore è un diritto
Diritto di visita dei nonni e ascolto del minore
Data: 03/06/2022 09:00:00Autore: Annamaria Villafrate