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PEPP: il Piano pensionistico individuale paneuropeo

Le caratteristiche del PEPP (Piano pensionistico individuale paneuropeo) e la sua attuazione


Cos'è il PEPP

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Con comunicato congiunto del 23 Aprile 2021, COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), avevano segnalato l'avvio dell'indagine EIOPA sul "prodotto pensionistico individuale paneuropeo" (PEPP) al fine di sondare l'interesse degli operatori di mercato ad offrire questo nuovo prodotto e di raccogliere maggiori informazioni sulle sue principali caratteristiche.
Dal 22 marzo 2022, enti creditizi, imprese di assicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), imprese di investimento, società di gestione, gestori di fondi di investimento alternativi dell'UE (GEFIA UE) potrebbero offrire ai cittadini europei questo nuovo strumento di previdenza complementare.
I documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi nonché le tecniche di attenuazione del rischio per il PEPP sono definiti dal Regolamento delegato (UE) 2021/473 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/1238.

I Regolamenti UE

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In sintesi, come da Reg.UE 2019/128, il PEPP:
Il Reg. delegato (UE) 2021/473, poi, concerne le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

L'attuazione dei Regolamenti UE

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L'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul PEPP è riportato nello schema di decreto legislativo, oggetto di esame parlamentare e la documentazione relativa agli atti del Governo evidenzia, in particolare:

1. La disciplina le condizioni per la fase di accumulo, per cui è stata sottolineata l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali (la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati, purché non superiori alla somma di 5.164,57 euro all'anno). L'importo massimo e le modalità di calcolo della deduzione seguono la disciplina già esistente nell'ambito della contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005;
2. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di apertura del PEPP è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di apertura, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di apertura e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le modalità di trasferimento di una posizione PEPP presso un altro fornitore prevedono un totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore per la chiusura del conto detenuto presso il Fornitore è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire. Le operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale.
4. I risparmiatori possono richiedere un'anticipazione:
Le anticipazioni possono essere reintegrate anche mediante contribuzioni annuali eccedenti, sulle quali è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
5. Ai lavoratori che cessano l'attività lavorativa e maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi, le prestazioni PEPP possono essere erogate, in tutto o in parte in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). La rendita è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. La parte imponibile della rendita anticipata può essere assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
6. In caso di morte del risparmiatore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati. Sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

7. Il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP, verrebbero assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 252/2005), che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente.
8. L'erogazione della prestazione finale può essere offerta al risparmiatore sotto forma di rendita, capitale erogato in un'unica soluzione, prelievo o una combinazione delle predette forme. Le prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievo (fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) e in rendita sono soggette ad una ritenuta con aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Tale regime si applica anche all'erogazione in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.
Le prestazioni erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento.
Le prestazioni erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del TUIR (redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale), se determinabili.
9. I fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza.
Data: 07/06/2022 12:00:00
Autore: Roberto Paternicò