Al condominio non conviene saltare la mediazione
- Risarcimento e sanzioni per la mancata mediazione
- Impugnazione delibera assembleare
- Costa caro al condominio saltare la mediazione obbligatoria
Risarcimento e sanzioni per la mancata mediazione
Condanna esemplare quella decisa dal Tribunale di Termine Imerese con la sentenza 312/2022 (sotto allegata) a carico del Condominio che non partecipa al procedimento di mediazione. Il Condominio deve infatti pagare il valore del contributo unificato, il risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c e anche le spese di lite di controparte.
Impugnazione delibera assembleare
Un condomino impugna una delibera assembleare condominiale, contestandone la validità e chiedendo la sospensione di efficacia della stessa.
Il Condominio inizialmente non si costituisce poi però lo fa con compara di costituzione e risposta eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo. La causa dopo una serie di differimenti giunge alla fine con termini per le conclusionali e le repliche.
Nel decidere sulla questione di merito, dopo aver descritto dettagliatamente i vizi che possono rendere una delibera condominiale nulla, annullabile o inesistente, il Tribunale ritiene che in effetti la delibera impugnata deve essere annullata.
Decide poi sulla lamentata violazione degli articoli 1123, 1130 bis, 1135 e 1136 c.c., rilevando che le contestazioni sollevate sui vari punti dal Condominio sono da considerarsi generiche e non provate.
Costa caro al condominio saltare la mediazione obbligatoria
Il giudice rileva infine la mancata presentazione del Condominio al procedimento di mediazione obbligatoria, anche se ritualmente convocato. Assenza che, se ingiustificata, per la giurisprudenza, deve essere interpretata come comportamento doloso perché capace di determinare l'instaurazione di una controversia giudiziale che il legislatore, introducendo la mediazione obbligatoria, vuole proprio evitare.
Tali considerazioni portano il Tribunale di Termini Imerese a condannare il Condominio al pagamento di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per il giudizio, al pagamento di ulteriori 2000,00 euro come risarcimento per lite temeraria, e al pagamento in favore del condomino di quanto sostenuto per la mediazione, ossia Euro 1.260,00 per i compensi professionali a cui vanno sommate le spese generali, l'Iva e la Cpa, oltreché al pagamento delle spese di giudizio pari a 5.099,00.
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Data: 08/06/2022 08:00:00Autore: Annamaria Villafrate