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Niente diffamazione per chi dà dell'incompetente al proprio avvocato

Per la Cassazione, non integra il reato di diffamazione l'invio della lettera anche alla persona offesa in cui ci si lamenta di scarsa competenza e irregolarità


Irregolare e poco competente non è diffamante per l'avvocato

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Non integra reato di diffamazione la condotta del cliente che manda una mail all'avvocato nel quale lo accusa di scarsa competenza e irregolarità. La fiducia nel professionista è venuta meno perché è contravvenuto alla linea difensiva concordata nella causa sulla custodia dei figli. Legittima quindi anche la revoca del mandato. Questa la decisione della Cassazione n. 22119/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Giudice di Pace e Tribunale sono concordi nel condannare per il reato di diffamazione l'imputato. Lo stesso è stato giudicato responsabile di aver inviato una email al suo avvocato, il cui contenuto è stato giudicato lesivo dell'onore e della reputazione del professionista. L'imputato ha definito scarsamente competente il professionista e irregolare il mandato perché dallo stesso revocato pochi giorni prima dell'invio della comunicazione scritta.

Non è reato esercitare il proprio diritto di critica

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L'imputato non accetta l'addebito contestando prima di tutto l'affermata offensività della missiva. La stessa non voleva screditare onore e reputazione del professionista. La lettera era solo finalizzata a censurare l'operato professionale dell'avvocato, perché nella causa avente ad oggetto l'affidamento dei figli, non aveva rispettato gli accordi presi con il cliente.

L'imputato adduce la sua buona fede, l'obiettiva lesione del suo diritto di difesa processuale e la totale assenza di volontà di offendere la persona in modo gratuito. I modi cortesi e il rispetto della continenza avrebbero dovuto condurre alla sua assoluzione ai sensi dell'art. 51 c.p, visto che lo stesso si è limitato ad esercitare il suo legittimo diritto di critica.

Da contestare anche la potenziale diffusività della email e quindi la comunicazione con più persone necessaria ai fini della diffamazione. La email è infatti pervenuta alla sola conoscenza della persona offesa, di un suo collaboratore di studio e dell'avvocato di controparte, senza che assuma rilievo il Consiglio dell'Ordine, perché deputato a ricevere lamentele e denunce.

L'imputato rileva infine che la diffamazione presuppone l'assenza della persona offesa, mentre nel caso di specie essa era destinataria diretta della missiva.

Non è diffamazione contestare l'operato dell'avvocato

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La Cassazione, che accoglie il ricorso, riconosce carattere assorbente al primo motivo sollevato dall'imputato e annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

La Corte ricorda prima di tutto che accusare un professionista davanti all'Organo competente a giudicare sul rispetto delle norme deontologiche non è una condotta antigiuridica, ma va qualificata come esercizio di un diritto.

L'offesa è ben diversa dall'accusa, in quanto in questo ultimo caso, nel sostenere un suo diritto il soggetto si assume la responsabilità di quello che dice.

Non integra quindi diffamazione la segnalazione all'Ordine degli Avvocati di comportamenti deontologicamente scorretti. Il diritto di denuncia viene esercitato per mezzo del diritto di critica, senza che rilevi nel caso di specie la destinazione della missiva perché sia il difensore di controparte che l'avvocato persona offesa sono interlocutori legittimati tanto più che in questo caso le ragioni sono state esposte nel rispetto dei limiti della continenza.

Nella missiva non emergono accuse offensive di incompetenza o scorrettezza professionale, ma solo doglianze sulle scelte processuali non condivise. Dalla lettera emerge piuttosto il legittimo diritto di revoca del mandato al professionista a causa del venir meno della fiducia, che è alla base del rapporto avvocato cliente.

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Data: 09/06/2022 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate