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Apprendistato di primo livello, la guida del ministero

Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente prevedere la coesistenza della dimensione formativa con quella lavorativa


Apprendistato di primo livello, il vademecum del ministero del Lavoro

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Le aziende potranno assumere studenti di una scuola di qualsiasi regione, avendo come disciplina di riferimento quella della regione in cui ha sede l'istituzione formativa. Così il ministero del Lavoro nella circolare n. 12/2022 (in allegato) nella sintesi di tre anni con i partner istituzionali (Inps, Inail, Anpal, Inapp, regioni). Dal ministero un documento chiarificatore, contenuto nella circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (in allegato) sull'apprendistato di primo livello. Una guida per offrire "soluzioni interpretative univoche della normativa vigente" per l'applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome.

Apprendistato di primo livello, di cosa si tratta

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L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 del d.lgs. n. 81/2015). Quello di primo livello - come disciplinato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015 – è indirizzato a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale" che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "formazione esterna" e in parte presso un'impresa che eroga la "formazione interna".

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione.

Apprendistato, durata del contratto

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Nel rispetto delle durate, minima e massime per determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai fini dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista. A decorrere da tale termine, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);

- proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);

- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);

- recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).

Apprendistato di primo livello, tutor formativo e aziendale

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Risulta fondamentale il ruolo attribuito al tutor formativo e al tutor aziendale ai quali tocca indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze e i risultati di apprendimento integrativi agli standard formativi di riferimento. Il tutor aziendale e formativo predispone in itinere e a conclusione del percorso, un "Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato". Si tratta di un adempimento che deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

Il tutor aziendale e formativo, rileva il Ministero del lavoro, predispone, inoltre, in itinere e a conclusione del percorso, un "Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato". Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

Apprendistato di primo livello e assunzioni

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È consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27 febbraio 2018 n.4535). A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

Data: 09/06/2022 09:00:00
Autore: Gabriella Lax