Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

I diritti di copia non conformi TIAP sono esenti?

La Camera penale di Milano contesta la richiesta dei diritti di copia anche per gli atti del processo penale scaricabili tramite l'applicativo TIAP


Avvocati penalisti: copie informatiche TIAP esenti

[Torna su]

La Camera penale di Milano, con una missiva del 6 giugno 2022 (sotto allegata) inviata al Direttore Generale del Ministero della Giustizia e al Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, segnala un errore contenuto nella circolare del Ministero del 17 maggio 2022 (sotto allegata).

Da questo documento emerge infatti che le copie informatiche estratte dall'applicativo TIAP sono soggette al pagamento dei diritti di cancelleria.

Affermazione che, per la Camera penale, si pone in contrasto con il contenuto dell'art. 40, comma 1 quater e 269, co. 1 bis del TU sulle spese di giustizia, che escludono la richiesta dei diritti di copia quando la copia viene estratta dal fascicolo da parte di soggetti abilitati ad accedervi.

Chiara quindi la volontà del legislatore, ossia prevedere una specifica esenzione dei diritti di copia per tutti quegli atti presenti su supporti informatici, dai quali è possibile estrarre copia.

Si ricorda infatti che il TIAP, acronimo di Trattamento Informatico Atti Processuali è un applicativo che viene utilizzato per gestire gli atti dei fascicoli penali. Agli avvocati è dedicato il Modulo TIAP -Avvocati, che permette loro di accedere al fascicolo processuale e di richiedere anche la copia informatica e cartacea degli atti in esso contenuti.

Il procedimento non è interamente automatizzato

[Torna su]

La circolare oggetto di contestazione precisa in effetti che le spese di giustizia del processo penale, come disciplinate dal Testo Unico, a differenza di quelle del processo civile, "sono anticipate dall'Erario, ad accezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parte private. Non vale inoltre per il processo penale la regola che prevede la copertura, quasi per intero, delle spese del processo civile, tramite il versamento del contributo unificato. Nel processo penale le spese in genere sono anticipate dall'Erario che poi le recupera nei confronti del condannato.

La circolare riporta poi una parte del testo dell'art. 40 del TU sulle spese di giustizia, che così dispone: "1 quater Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 1 quinques Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221."

Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 116 c.p.p è previsto che sia durante il procedimento che dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse, può chiedere e ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti e certificati dei singoli atti.

Il punto chiave della circolare però è quello in cui si precisa che l'esonero dal pagamento dei diritti di copia non vale quando i documenti sono ostensibili tramite l'applicativo TIAP, perché in questo caso:

Il flusso quindi che consente al difensore di visionare gli atti ed estrarre le copie, non è interamente automatizzato, ma richiede l'intervento del personale addetto.

Se per tutte queste attività non venisse richiesto il pagamento dei diritti di copia, l'intero costo dell'operazione resterebbe a carico dell'Erario, perché trattasi di voci di spesa che non potrebbero essere recuperate dal condannato.

Alla luce di tutte queste considerazioni la circolare è necessario percepire i diritti di copia se la richiesta avviene tramite applicativo TIAP.

Il controllo del difensore è solo formale

[Torna su]

La Camera penale tuttavia si oppone alla motivazione addotta nella circolare, ossia che il pagamento è necessario poiché il servizio TIAP non è completamente automatizzato.

Il controllo che viene fatto sulla abilitazione dell'avvocato ad accedere al fascicolo è solo un controllo formale, non sostanziale. L'avvocato inoltre non riceve un file, ma lo scarica in autonomia, effettuando il download direttamente dal portale. Da tale considerazione l'auspicio di una riflessione e di un passo indietro.

Data: 12/06/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate