Multa autovelox e principio della ragione più liquida
- La ragione liquida è la classificazione della strada
- Violazione limiti di velocità rilevata con l'autovelox
- Il principio della ragione più liquida
- Senza banchina e segnali di inizio e fine niente autovelox
La ragione liquida è la classificazione della strada
Per il Giudice di Pace di Pinerolo la ragione liquida che gli consente di decidere rapidamente senza occuparsi di tutte le questioni sollevate nel ricorso per contestare una multa per eccesso di velocità rilevata con l'autovelox è la strada. Se la strada in cui viene posizionato l'apparecchio non presenta le caratteristiche tipiche della extraurbana principale perché priva di banchina pavimentata a destra e segnali di inizio di fine, allora il verbale va annullato. Tanto più che nel verbale non viene riportato il decreto del Prefetto che, stando al Comune, ha incluso quel tratto tra quelli in cui il rilevamento automatico è possibile. Questo l'interessante contenuto della sentenza n. 173/2022 del Giudice di Pace di Pinerolo (sotto allegata).
Violazione limiti di velocità rilevata con l'autovelox
Un conducente, rappresentato dalla Globoconsumatori onlus, si oppone a un verbale che gli è stato elevato dalla Polizia locale per aver violato l'art.142 del Codice della Strada che sanziona l'eccesso di velocità. Per il ricorrente il verbale è nullo per diverse ragioni, come la mancata omologazione dell'autovelox, la mancata segnalazione di preavviso, l'assenza i prove fotografiche , la violazione dell'art. 4 del DL n. 121/2002 e la mancata indicazione nel verbale del decreto del Prefetto di autorizzazione al rilevamento automatico ella velocità nel tratto di strada in cui il ricorrente avrebbe commesso la violazione contestata.
Il principio della ragione più liquida
Il Giudice di Pace di Pinerolo rileva che tra tutti i vari argomenti sollevati dal ricorrenti uno su tutti si presta a decidere la causa, con assorbimento di tutti gli altri. In sentenza il Giudice ricorda che tale principio, noto come della "ragione più liquida" e sancito dalla SU della Cassazione n. 26242/2014 consente al Giudice di poter decidere una causa in base alla questione di più facile e agevole soluzione, senza la necessità di esaminare tutte le altre questioni. Il tutto nel rispetto del principio di economia processuale.
La questione liquida, nel caso di specie, viene identificata dal Giudice di Pace di Pinerolo nella violazione della normativa di cui all'art. 4 del DL n. 121/2002 e nei principi giurisprudenziali della Cassazione in materia.
Senza banchina e segnali di inizio e fine niente autovelox
Il Giudice di Pace competente rileva infatti che la questione centrale sia quella dei requisiti strutturali che devono caratterizzare il tratto stradale che l'ente decide di sottoporre al controllo automatizzato. Nel caso di specie la norma di riferimento è l'art. 2 comma 3 lett. B) del Codice della Strada, che per quanto riguarda in particolare le strade extraurbane principali stabilisce che le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche minime:
"strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione."
Dalla documentazione prodotta dal Comune emerge, nel tratto di strada teatro della contestata violazione, l'assenza di banchina pavimentata a destra e l'assenza dei segnali di inizio e di fine. Per il Giudice di Pace questa assenza "rende la strada non rispondente ai requisiti strutturali indefettibili che il tratto stradale deve presentare per essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato" . Questo determina la classificazione di questo tratto di strada come strada extraurbana secondaria, classificazione che è di ostacolo alla possibilità di installare l'Autovelox.
Vero, come affermato dal Comune, che il tratto di Strada in cui si è verificato il superamento dei limiti di velocità rientra tra quelli indicati nel decreto del Prefetto e autorizzati al rilevamento della velocità con l'autovelox. Vero anche però che di tale decreto il verbale non ne fa menzione. Ciò determina vizio di motivazione e conseguente annullamento del verbale.
Si ringrazia la Globo Consumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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Data: 15/06/2022 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate