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Curatore speciale dei minori, il decalogo per gli avvocati

Un vademecum del Consiglio nazionale forense indirizzato agli avvocati che svolgono le funzioni di curatore speciale dei minori


L'avvocato e la funzione di curatore speciale dei minori

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Arrivano dal Consiglio nazionale forense (organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura e rappresenta l'intera classe forense) le raccomandazioni (in allegato) indirizzate agli avvocati che svolgono le funzioni di curatore speciale dei minori. Dal 22 giugno, come ricorda il sito del Consiglio, entrano in vigore alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) relative alla figura del Curatore speciale del minore, soggetto nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c'è l'ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori. In considerazione della funzione che l'avvocatura è tenuta a realizzare nelle funzioni di curatore, il Consiglio su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha creato il vademecum fatto di «raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà». A ciò si aggiunga che partirà presto un corso di alta formazione sulle funzioni e il ruolo di riferimento del curatore per il Tribunale delle persone e delle Famiglie.

Curatore speciale dei minori, principi generali

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Sono indipendenza, competenza, correttezza e lealtà i principi generali a cui deve essere improntato il lavoro dell'avvocato curatore speciale dei minori. In particolare egli dovrà «avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori». Un incarico che dovrà svolgere con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

Curatore speciale dei minori, il vademecum

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Le raccomandazioni, in cui i principi generali si concretizzano, riguardano: la deontologia, dunque il lavoro del curatore sarà improntato ai canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense. A cui si aggiunge la garanzia dell'anonimato del proprio assistito, astenendosi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento. Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti, deposita istanza per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. Inoltre, dopo la nomina, il curatore «con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze». Ancora «Il Curatore speciale del minore al quale l'Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati». Il curatore, nell'adempiere il proprio mandato deve mantenere «continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche». Ultima ma non in ordine di importanza la raccomandazione che riguarda l'ascolto. «Il Curatore speciale – specifica il Cnf - deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda». E dovrà fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano. Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.


Data: 24/06/2022 11:00:00
Autore: Gabriella Lax