Danno biologico: i nuovi importi per lesioni di lieve entità
- Aggiornati gli importi danno biologico sinistri stradali
- Gli importi in vigore da aprile 2022
- Gli importi in vigore fino a marzo 2022
Aggiornati gli importi danno biologico sinistri stradali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto 8 giugno 2022 del Ministero dello sviluppo economico (sotto allegato), contenente l'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico relativo a lesioni di lieve entità, che derivano da sinistri stradali conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il decreto viene emanato nel rispetto dell'articolo 139 comma 5 del Codice delle Assicurazioni private. Esso dispone infatti che gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali, debbano essere aggiornati ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico nella misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
Gli importi in vigore da aprile 2022
Fatta questa premessa, alla luce dei precedenti indici Istat, il Ministro ritiene di dover adeguare per l'anno 2022 gli importi suddetti.
Nell'unico articolo contenuto nel decreto il Ministro per lo sviluppo economico dispone pertanto che a partire dal mese di aprile 2022 gli importi come indicati nel comma uno dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminate di recente con il decreto ministeriale del 22 luglio 2019 debbano essere aggiornati nelle seguenti misure:
- € 870,97 valore del primo punto di invalidità del danno biologico permanente per postumi da lesioni pari o inferiori al 9%;
- € 50,79 importo previsto per ogni giorno di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo.
Gli importi in vigore fino a marzo 2022
Per comprendere le modifiche intervenute vediamo cosa prevedeva finora il testo dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private:
- € 795,91 valore del primo punto di invalidità del danno biologico permanente relativo a postumi da lesioni pari o inferiori al 9%;
- € 39,37 importo per ogni giorno di inabilità assoluta da corrispondere a titolo di danno biologico temporaneo
Autore: Annamaria Villafrate