Cannabis domestica
- Proposta sulla coltivazione domestica della cannabis
- Coltivazione domestica cannabis regole e limiti
- Nuova circostanza per verificare l'uso personale
- Pene più severe per chi cede, mette e procura per il commercio
- Sanzioni più lievi per illeciti di lieve entità
- Lavori socialmente utili per il tossicodipendente
- Associazione per traffico illecito e siringhe
Proposta sulla coltivazione domestica della cannabis
La proposta di legge per la depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis, dopo il primo sì della commissione giustizia, è in aula alla Camera mercoledì 29 giugno 2022.
Vediamo che cosa prevede il testo della proposta di legge contenuta nel testo unificato Magi Licantini (sotto allegato), modificato da diversi emendamenti approvati.
La proposta di legge contiene al suo interno diverse modifiche al Testo unico contenuto nel D.p.r. n. 309/1990, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Coltivazione domestica cannabis regole e limiti
Della coltivazione domestica si occupa il primo articolo della proposta di legge, disponendo l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 26, del nuovo comma 1 bis, il quale stabilisce che la coltivazione e la detenzione per uso esclusivamente personale della cannabis sono consentite nella misura massima di quattro piantine femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione della sostanza stupefacente e del prodotto dalle stesse ottenuto.
Nuova circostanza per verificare l'uso personale
Per quanto riguarda la destinazione delle sostanze ad uso esclusivamente personale si interviene anche sull'art. 75 del d.p.r. 309 del 1990, introducendo una nuova circostanza da cui desumere tale uso.
Si prevede infatti possibilità di desumere l'uso personale delle sostanze, delle infiorescenze e delle le resine detenute, se le stesse sono qualificabili come il prodotto ricavato in esito a un procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione, desumibile
- dalla rudimentalità delle tecniche utilizzate;
- dallo scarso numero di piante anche superiore al limite di cui al comma uno bis dell'articolo 26;
- dalla mancanza di indici di inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti.
Pene più severe per chi cede, mette e procura per il commercio
Innovato anche l'articolo 73 del testo unico. Di questo viene modificato il comma 2, aggiunto il nuovo comma 2 bis , sostituiti i commi 3 e 4, abrogati i commi 5 bis e 5 ter, sostituito il comma 7 e solo parzialmente modificato il comma 7 bis.
Di particolare interesse la modifica del comma 2, che in base alla proposta, assumerebbe il seguente tenore: "chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 illecitamente cede, mette o procura che altri mette in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle uno e tre di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da otto a 20 anni e con la multa da 31.000 a euro 301 mila."
La proposta di legge innalza sia la pena della reclusione che le sanzioni amministrative previste. Attualmente infatti la reclusione è da un minimo di sei anni fino a 22 mentre la multa parte da un minimo di 26.000 € fino a 300.000 €.
Il nuovo comma due bis stabilisce invece che la pena della reclusione è da 3 a 8 anni e la multa va da euro 15.000 a 150.000 se le attività illecite di cessione procura o messa in commercio di sostanze in modalità illecita riguardano le sostanze o le preparazioni di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14.
Le pene previste dal comma 2, in base a quanto stabilisce il nuovo articolo 3, si applicano anche a chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e III dell'articolo 14 diverse da quelle indicate nel decreto di autorizzazione.
Le pene previste invece dal nuovo comma due bis si applicano a chi coltiva produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV dell'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Il nuovo comma 4 prevede che, se uno dei fatti previsti dal comma 1 (che punisce chi produce fabbrica, coltiva, estrae raffina vende offre mette in vendita distribuisce commercio trasporta passa spedisci consegna e procura ad altri) senza autorizzazione riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope sempre di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 la pena della reclusione parte da un minimo di 2 fino massimo di 6 anni, mentre la multa da euro 5000 ad euro 80.000.
Regola a cui fa eccezione la detenzione ad uso personale del prodotto che derivi dalla coltivazione delle quattro piantine femmine di cannabis finalizzate alla produzione della sostanza stupefacente.
Sanzioni più lievi per illeciti di lieve entità
La proposta di legge introduce anche il nuovo articolo 73 bis, che si occupa di punire in maniera più lieve gli illeciti che per le modalità, le circostanze dell'azione e la quantità delle sostanze sono considerati di lieve entità.
In questo caso le pene previste sono la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa fino a 10.000 euro.
Si applica invece la pena della reclusione da 2 mesi a 2 anni ed è la multa fino a 2000 euro nei casi contemplati dall'articolo 73 comma 2 bis.
La proposta premia chi collabora. Le pene appena viste possono subire infatti una diminuzione dalla metà ai due terzi, per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ,anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nel sottrarre le risorse utilizzate per la commissione dei reati o aiutando nell'identificazione o nella cattura dei concorrenti nel reato.
Lavori socialmente utili per il tossicodipendente
Quando gli illeciti di lieve entità vengono commessi da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti la cui condizione è certificata da una struttura pubblica o privata autorizzata il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su domanda dell'imputato e dopo aver sentito il pubblico ministero e non deve essere applicata la sospensione condizionale della pena, può concedere il lavoro di pubblica utilità congiuntamente a un programma terapeutico di recupero.
Il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare che il lavoro sia effettivamente svolto e lo stesso ha una durata corrispondente a quella detentiva che va a sostituire. Il lavoro di pubblica utilità può essere anche svolto nelle strutture private autorizzate.
In caso di violazione degli obblighi collegati al lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice o quello dell'esecuzione, tenuto conto dei motivi e delle circostanze della violazione, può disporre anche la revoca della misura con conseguente ripristino di quella che ha sostituito.
Contro il provvedimento di revoca è ammesso tuttavia ricorso per cassazione che però non ha un'efficacia di tipo sospensivo.
La norma dispone in ogni caso che il lavoro di pubblica utilità può essere concesso in sostituzione della pena per non più di due volte. Il lavoro di pubblica utilità comunque è previsto anche per reati diversi rispetto a quelli che hanno a che fare con le sostanze stupefacenti di lieve entità, a condizione però che il soggetto che li commetta sia un tossico dipendente o un assuntore abituale e che per il reato non vengo irrogata una pena superiore a un anno di reclusione.
Al tossicodipendente è dedicata anche la modifica dell'articolo 8, che interviene sull'art. 114 dedicato ai compiti di assistenza degli enti locali. In pratica nell'ambito delle funzioni socioassistenziali si vuole conferire agli enti il compito di prevenire l'emarginazione, il disadattamento scolastico e occupazionale, ma anche quello di adoperarsi per il reinserimento occupazionale del soggetto.
Associazione per traffico illecito e siringhe
Pene più severe anche per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si aumentala pena della reclusione dagli attuali 10 anni alla pena minima di da 8 anni fino a15 anni per chi partecipa all'associazione. Interessante e anche la modifica che viene apportata all'articolo 77 del D.p.r. 309/1990. Detta norma punisce con una sanzione amministrativa chi usa, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si aggiunge a questa norma un comma che va a sanzionare in misura doppia la questa condotta, nel momento in cui viene tenuta nei pressi di scuole di ogni ordine e grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti. L'articolo 7 della proposta di legge affida al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli enti locali, la promozione, all'inizio di ogni anno scolastico nelle istituzioni di primo e secondo grado, di una giornata dedicata ai danni derivanti dall'alcolismo dal tabagismo e dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Data: 29/06/2022 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate