Bullismo e cyberbullismo: le questioni problematiche
Le questioni problematiche relative al bullismo, al cyberbullismo e alla legge numero 71 del 29 maggio 2017
Bullismo
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Si ha bullismo in presenza di una forma di prepotenza o di sopruso tra coetanei [1].
La prepotenza è:
1) finalizzata ad affermare il potere del bullo e ad isolare il bullizzato;
2) compiuta di proposito, consapevole, intenzionale;
3) reiterata.
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Cyberbullismo
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L'evolversi delle tecnologie ha portato il bullismo a diffondersi anche in territori nuovi, ovvero il web: è nato così il cyberbullismo, che consiste nell'utilizzo dei dispositivi elettronici al fine di praticare il bullismo su un'altra persona o su un gruppo di persone.
Il cyberbullismo parte da una prevaricazione o da una vessazione tra coetanei: secondo l'articolo 1 comma 2 della legge numero 71 del 29 maggio 2017 "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" [2].
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Questioni problematiche
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1. È un reato autonomo? No, non è un reato autonomo: è la somma di più comportamenti che, presi ognuno per proprio conto, possono determinare una responsabilità dell'autore sia sul piano civile che sul piano penale [3];
2. Quando lo scambio di offese online è occasionale, paritario è reciproco c'è cyberbullismo? No: in questi casi potranno commettersi anche reati ma non si rientrerà nell'ambito del fenomeno di cui all'articolo 1 della legge numero 71 del 2017;
3. Come tutelarsi se il cyberbullo non ha commesso reati? Se non ha commesso reati, contro il cyberbullo sarà possibile agire solamente con sanzioni di tipo scolastico. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di un episodio di cyberbullismo commesso da uno o più studenti del proprio istituto è obbligato ad informarne immediatamente i genitori dei responsabili e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari di carattere educativo (le sanzioni vanno dall'ammonizione fino all'esclusione dallo scrutinio finale, passando per la sospensione);
4. Come tutelarsi se il cyberbullo ha commesso reati? In casi del genere, il bullo che ha compiuto 14 anni è penalmente perseguibile: può rispondere in tribunale delle proprie azioni se la vittima lo ha querelato. Peraltro, si tenga presente che, poiché ogni insegnante, nell'esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale, se un docente assiste a un reato commesso da uno degli studenti dovrà obbligatoriamente sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Le vittime di cyberbullismo che hanno più di 14 anni possono difendersi attraverso la via amministrativa, esponendo quanto vissuto all'Autorità di Pubblica Sicurezza e chiedendo al questore l'ammonimento nei confronti del cyberbullo. Il questore convocherà il cyberbullo e lo informerà sulle eventuali conseguenze delle sue azioni, in caso di reiterazione [4].
Considerato che il cyberbullismo è un fenomeno che nella maggior parte dei casi si verifica tra soggetti minorenni, a giudicare i reati commessi è il Tribunale per i minorenni, sia in sede civile sia in sede penale.
Note bibliografiche
[1] La prevaricazione o la vessazione è solitamente attuata in un contesto di gruppo.
[2] L'articolo 1 comma 1, infatti, stabilisce che "la presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche".
[3] Se l'autore è minorenne, la responsabilità è di chi doveva educarlo e custodirlo. Prima del compimento del diciottesimo anno il minore, legalmente incapace d'agire, è sottoposto alla potestà dei genitori che sono i suoi legali rappresentanti. I genitori rispondono civilmente (e mai penalmente, dato che la responsabilità penale è personale) per gli atti illeciti compiuti dal minore nei confronti dei terzi (articolo 2047 comma 1 c.c.).
[4] L'ammonimento scompare nel momento in cui la persona ammonita compie 18 anni.
Data: 16/07/2022 10:00:00Autore: Tullio Facciolini