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All'avvocato spetta il compenso anche se sbaglia rito

Per la Cassazione, non si può negare il compenso all'avvocato solo perché avvia un processo con il rito ordinario anziché con quello sommario


Compenso all'avvocato che sbaglia rito

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Non si può negare il compenso all'avvocato che intraprende una causa con il rito ordinario anziché con quello sommario se non risulta leso, come nel caso di specie, il diritto di difesa della cliente. Questa in sintesi la decisione della Cassazione con l'ordinanza n. 22235/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello un avvocato ottiene il riconoscimento al pagamento di € 22.171,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta. La corte d'appello ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza appellata perché decisa dal giudice monocratico anziché dal collegio perché la violazione di norme processuali rileva solo se compromette diritti e garanzie difensive, situazione questa, che nel caso di specie, non ricorre. Il giudizio infatti, trattato con rito ordinario, ha consentito facoltà difensive più ampie rispetto al rito sommario speciale.

Il rito ordinario è più costoso del sommario

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Parte soccombente denuncia tuttavia in sede di Cassazione che, poiché la causa di primo grado era sottoposta a rito sommario speciale, la stessa doveva essere decisa dal tribunale in composizione collegiale. La corte d'appello avrebbe quindi dovuto dichiarare nulla la decisione e non confermarla.

Con il secondo motivo invece deduce come la corte abbia deciso nel merito senza prima aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado pronunciata da un giudice monocratico anziché dal tribunale collegiale.

Con il terzo motivo sostiene infine che l'errata applicazione del rito ha impedito alla stessa di difendersi da sola, gravandola di costi che sono derivati dalla maggiore complessità del rito di cognizione ordinaria, che avrebbe potuto evitare.

L'errore di rito non rileva: il diritto di difesa non è stato leso

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La Cassazione adita ritiene il ricorso inammissibile perché sono inammissibili tutti e tre i motivi sollevati.

Gli Ermellini rilevano in primis che la ricorrente, anche se si duole del mancato annullamento della prima sentenza, di fatto non indica nel ricorso in quali termini la decisione del tribunale debba ritenersi invalida e in che modo la stessa abbia inficiato le successive decisioni di merito di secondo grado.

"Non rileva di per sé l'errore sul rito, che assume rilievo come causa di nullità della sentenza solo ove si sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o abbia inciso sulle regole di competenza (…) Inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa la mancata adozione di un diverso rito, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia completamente derivato in termini di esercizio delle facoltà processuali, non venendo in rilievo che la parti avrebbe potuto, in ipotesi, costituirsi personalmente ottenere un risparmio di costi processuali, data la scelta della ricorrente di costituirsi comunque mediante un difensore."

Data: 19/07/2022 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate