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L'impugnazione del ruolo dopo la notifica della cartella è ammissibile

Contestazione e interesse ad agire: dove vi è una vi è l'altro. Gli importanti riflessi della pronuncia della Cassazione in materia


Impugnazione del ruolo

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In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione del ruolo - di cui il contribuente afferma essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio dell'estratto - è ammissibile ove lo stesso intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
E' questo il principio affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 05/07/2022 n. 21238, secondo cui: "la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore".
La vicenda
Nella fattispecie esaminata da Cass. 21238/2022 l'attore, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, aveva agito per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica di tre cartelle, avendo presentato, prima di agire in giudizio, richiesta di sgravio.
Nel corso del giudizio gli enti resistenti si erano opposti alla declaratoria di prescrizione assumendo che i crediti portati nelle cartelle impugnate non fossero da ritenere estinti per prescrizione.
La Corte d'Appello, dichiarava prescritti i crediti recati dalle due cartelle di pagamento di cui non risultava provata la notifica, mentre confermava l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse quanto all'unica cartella di cui vi era prova dell'avvenuta notifica, atteso che, in assenza di atti esecutivi anche solo "minacciati" dopo la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito contributivo non potessi farsi valere in via di azione.

La decisione della Cassazione

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La SC, accogliendo il ricorso del contribuente, ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'attore, anche nel caso in cui la cartella risulti notificata, ove il contribuente abbia contestato, come era avvenuto nella fattispecie, l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

Riflessioni

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A seguito di tale importante pronuncia si impongono le seguenti riflessioni:
Vi è quindi un binomio inscindibile tra contestazione e interesse ad agire: dove vi è una vi è l'altro.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPOGRECO - ARCIDIACONO - CASCIO
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Data: 21/07/2022 07:00:00
Autore: Vincenzo Arcidiacono