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Diffamazione offendere gli avvocati perché difendono gli indagati per violenza

Per il Gip di Viterbo, integra il reato di diffamazione dell'intera categoria degli avvocati penalisti, accostare gli avvocati ai loro assistiti e offenderli in modo gratuito


Diffamazione e minacce agli avvocati

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Per il Gip di Viterbo (decisione del 13 giugno 2022 - sotto allegata) ritiene che in effetti lede l'intera categoria degli avvocati penalisti accostare questi ai loro assistiti, perché ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza sessuale. Il difensore è tenuto e garantire il diritto costituzionale di difesa.

Se le offese sono rivolte alla persona, alla sua moralità e non alla sua attività professionale, allora i commenti in calce ad articoli di giornali apparsi online configurano il reato di diffamazione aggravata.

La vicenda processuale

Il Presidente della Camera penale di Viterbo si oppone all'archiviazione richiesta dal Pm in relazione ai fatti accertati il 5 luglio del 2019, per il reato di diffamazione. Il Presidente aveva in particolare presentato una denuncia querela in quanto, dopo l'arresto di alcuni presunti responsabili di un episodio di violenza sessuale erano apparsi commenti offensivi e minatori diretti agli avvocati, che avevano assunto la difesa degli indagati. Tali commenti per il Presidente della Camera Penale risultavano lesivi della reputazione individuale dei legali direttamente coinvolti nel procedimento penale, ma anche della dignità della figura dell'avvocato penalista, garante del diritto di difesa. Per il querelante la condotta denunciata integra il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 c.p (diffamazione) aggravato dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità e di quello di quell'articolo 612 c.p (minaccia).

Accostare gli avvocati agli assistiti offende l'intera categoria

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Il Gip di Viterbo accoglie le richieste del querelante e rigetta la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, il quale aveva ritenuto che le condotte rappresentate nella denuncia non integrassero gli estremi del delitto di diffamazione. commenti, a suo giudizio, dovevano infatti considerarsi come frutto della legittima manifestazione del diritto di critica, anche se espressa con un linguaggio aspro e polemico e a tratti offensivo, che non era però trasmodato in un'aggressione diretta agli avvocati.

Per il Gip ha ragione quindi il querelante, poiché anche se le offese sono rivolte ad avvocati individuabili è pur vero che i commenti favoriscono l'individuazione della categoria degli avvocati penalisti che assumono la difesa di individui responsabili, come formata da soggetti equiparabili ai loro assistiti.

Ne consegue che l'offesa oltre che i singoli difensori è rivolta anche alla categoria di appartenenza.

Superati i limiti del diritto di critica

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Ha torto il P.M nel ritenere che le frasi rivolte agli avvocati siano mera espressione del diritto di critica poiché questo richiede una forma espositiva corretta, finalizzata alla disapprovazione, non può tradursi in una immotivata e gratuita aggressione della reputazione altrui.

Le offese poi devono essere contestualizzate, avendo cura di analizzare i toni utilizzati dal soggetto agente, che non devono risultare gratuiti, ma pertinenti alla discussione, proporzionati al fatto e funzionali al concetto che si intende esprimere.

Nel caso di specie detti limiti però non sono stati rispettati. I soggetti che hanno commentato gli articoli apparsi sui quotidiani hanno preso di mira i difensori degli indagati per la qualifica ricoperta, esprimendo il loro disprezzo con frasi effettivamente e inutilmente umilianti e aggressive che sono andati ben oltre i limiti della continenza.

Dai commenti è emersa una presunta indegnità morale e complicità dei difensori, perché non si sono limitati a criticare l'opera professionale.

Il G.i.p quindi conclude per la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato nella forma gravata di cui al comma 3 dell'art.595 c.p e per l'esclusione della scriminante del diritto di critica.

Non appare invece configurabile il reato di minaccia di quell'articolo 612 c.p: "considerato che i commentatori hanno sì auspicato il verificarsi di mali ingiusti in danno dei difensori, ma si tratta di mari il cui avverarsi non dipende, nemmeno indirettamente, da coloro che li auspicano. "

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Data: 25/07/2022 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate