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Diritto all'avvocato per i militari

E' legittimo per il personale militare e gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso il diritto di potersi far rappresentare da un avvocato in ambito extragiudiziale


Diritto alla difesa

Il diritto alla difesa è inviolabile ed universale (art. 24 Cost.) perchè costituisce il fulcro di ogni sistema democratico e anche la nostra Costituzione sancisce come fondamentale il principio "cuique defensio tribuenda" tanto da non poter essere limitato o modificato ex lege, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale.

E' saldo il diritto di ognuno di ricevere assistenza legale da parte di un soggetto esercente tale professione, nonchè la possibilità di poter partecipare effettivamente ed attivamente non solo al processo, ma anche prima in tutte le varie attività prodromiche, ovvero stragiudiziali.

Diritto difesa anche in ambito militare: le fattispecie

I due casi hanno visto coinvolti due militari interessati da una sanzione disciplinare irrogata causata dall'aver affidato ad un legale la gestione di una sua posizione giuridica (stragiudiziale) davanti l'amministrazione militare.

Ebbene, contrariamente da quanto motivato dall'amministrazione, il richiamato diritto di difesa, ben si estende anche in ambito stragiudiziale nell'ambito del diritto militare, ovverosia nei riguardi delle Amministrazioni appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

I Giudici amministrativi – infatti - nell'annullare l'irrogazione di un provvedimento disciplinare hanno statuito che "in via generale l'assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l'Amministrazione di appartenenza costituisca esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare."

Viene inoltre evidenziato che il diritto di difesa, inteso in senso lato, "deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell'azione in sede di giudizio – e anzi può essere volto ad evitare che si arrivi a esiti conflittuali in sede giudiziale – e, quindi, può esplicarsi anche nella fase di interlocuzione a forte impronta gerarchica, come quelle militari".

Non a caso il diritto de quo inteso come esercizio di una facoltà legittima è sempre garantito, anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica quale quelle militari (cfr. Consiglio di Stato sez. II sent. n. 03361/2022 Reg. Prov. Coll., n. 01328/2018 Reg. Ric. Pubbl. Il 27/04/2022) nè tanto meno "...può risultare recessivo di fronte alle generiche argomentazioni difensive dell'amministrazione che si richiamano alla necessità che lo stesso non costituisca causa di intralcio e appesantimento dell'attività amministrativa e finanche a ragioni di riservatezza, in ragione alla divulgazione di dati inerenti al servizio legale e ai suoi collaboratori" (cfr. Consiglio di Stato sez. II sent. n. 01652/2022 Reg. Prov. Coll., n. 04381/2017 Reg. Ric. Pubbl. Il 7/03/2022).

Le richiamate sentenze ribadiscono, infine, che il diritto alla difesa deve essere garantito in qualsiasi momento, anche nella fase interlocutoria con l'amministrazione ovvero preliminare "...e anzi il dialogo preventivo con l'amministrazione su eventuali possibili controversie risulta conforme ai principi di comportamento in buona fede e leale collaborazione che devono sempre improntare il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, anche nel caso in cui si tratti di un militare".

Legittimo intervento avvocato

Alla luce delle posture assunte dall'alto consesso giurisprudenziale amministrativo, non solo è stato chiarito la legittimità di un intervento da parte del legale, ma appare persino utile perché soggetto professionalmente qualificato, essendo tendenzialmente garanzia che il rapporto si mantenga nei perimetri di una corretta tutela dei diritti dell'interessato in aderenza alle modalità consentite dall'ordinamento giuridico.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana DI GABRIELE

www.studiolegalemastrovito.com

0321-1640498

Data: 26/07/2022 08:00:00
Autore: Francesco Paolo Mastrovito