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Per il mobbing non basta una serie di abusi

Per la Cassazione, senza l'intento persecutorio del datore non c'è mobbing, condotte plurime e illegittime del datore non bastano 


Mobbing: servono più condotte illegittime e persecutorie

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Occorrono più condotte illegittime del datore di lavo perpetrate ai anni del lavoro e finalizzate a perseguitare il dipendente per integrare il mobbing. Pertanto nel caso si tratti di episodi saltuari riconducibili ad un normale rapporto di lavoro il mobbing non si configura. Queste le conclusioni della Cassazione n. 21865/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un medico agisce nei confronti di un'azienda ospedaliera perché ritiene di essere stato professionalmente dequalificato e di aver subito condotte mobilizzanti da parte datore di lavoro anche in seguito al 2005, ossia dopo il giudizio conclusosi con sentenza del 2010 intrapreso per ragioni similari.Chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

Il Tribunale e la Corte d'appello respingono però le richieste del medico. La Corte d'appello in particolare rileva che i fatti allegati sono del tutto insufficienti a configurare il mobbing perché avvenimenti episodici privi di un intento vessatorio e collegati a normali problematiche lavorative. Insufficienti inoltre le prove prodotte ai fini della richiesta risarcitoria.

Risarcimento conseguente a mobbing erroneamente negato

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Il medico, del tutto in disaccordo con le conclusioni della Corte d'appello, solleva innanzi alla Corte di cassazione i seguenti motivi di doglianza.

Il mobbing richiede più condotte persecutorie

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La Cassazione accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e respinge il quarto, cassa l'impugnata sentenza della corte d'appello e la causa viene rinviata alla stessa in diversa composizione.

Per gli Ermellini il quarto motivo di ricorso non può essere accolto perché la Corte d'Appello ha considerato e valutato gli episodi indicati dal ricorrente a sostegno della condotta mobilizzante del datore di lavoro con adeguata motivazione, escludendo l'esistenza di un disegno persecutorio nei confronti del dipendente.

Per giurisprudenza costante "ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una decodificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. Nell'ipotesi in cui lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una parità di comportamenti il datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice di merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possono essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa essere chiamato a rispondere nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili."

Fondati invece ed esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, poiché la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che non fosse stato dedotto dal ricorrente un aggravamento del danno alla salute, ma un danno esistenziale.

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Data: 09/08/2022 04:00:00
Autore: Annamaria Villafrate