Decorrenza degli interessi sui compensi dell'avvocato
- Cassazione: decorrenza interessi compenso avvocato
- Interessi legali da ritardato adempimento
- Interessi dalla domanda o dalla richiesta stragiudiziale
Cassazione: decorrenza interessi compenso avvocato
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24481/2022 (sotto allegata) definisce da quale momento decorrono gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. in relazione alla richiesta dei compensi da parte dell'avvocato per le prestazioni professionali rese.
Interessi legali da ritardato adempimento
Si ricorda che l'art. 1224 c.c. è intitolato "Danni nelle obbligazioni pecuniarie" e dispone che: " Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura .Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."
Interessi dalla domanda o dalla richiesta stragiudiziale
Per la Cassazione, alla luce di quanto sancito dalle norma sopra riportata: "Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore."
Questo perchè: "Sostenere in maniera indiscriminata che gli interessi di mora decorrano solo dalla data della decisione che abba determinato l'esatto ammontare del credito professionale equivarrebbe a rendere inapplicabile la previsione de qua ai crediti professionali degli avvocati, quanto meno per le prestazioni giudiziali, per le quali si impone la decisione con le forme del procedimento sommario speciale."
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Data: 19/08/2022 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate