Contributi S.S.N. - Competenza Commissione Tributarie - Sussiste
L'INPS, nel messaggio 10.4.2007 n. 9155,ha precisato, recependo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella
sentenza 9.1.2007 n. 123, che i ricorsi contro le cartelle per contributi al
Servizio Sanitario Nazionale devono essere presentati alle Commissioni Tributarie e non al giudice del lavoro.Pertanto, per le cause concernenti l'impugnazione di cartelle esattoriali relative ai contributi al
Servizio Sanitario Nazionale, è competente a decidere la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede INPS che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre. Il ricorrente deve, inoltre, notificare il ricorso alla sede INPS competenteDomanda di sospensione del provvedimentoSe il pagamento della cartella può causare danni gravi o irreparabili, il contribuente può presentare alla Commissione, contestualmente al ricorso, anche la domanda motivata di sospensione del provvedimento.Nel caso in cui la cartella contro la quale si ricorre riguardi sia contributi ordinari che contributi del
Servizio Sanitario Nazionale, il contribuente deve proporre ricorso separatamente:- al giudice del lavoro, per la parte riguardante i contributi ordinari;- alla Commissione Tributaria, per quanto riguarda la parte relativa al
Servizio Sanitario Nazionale.Avv. Massimiliano Leonetti
Inps, Messaggio n. 9155 del 2007 - Avv. Massimiliano Leonetti
Data: 17/06/2007
Autore: www.laprevidenza.it