Stalking: configurabile nel caso di molestie per interposta persona
Importante sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito la configurabilità dello stalking tramite le molestie "indirette"
Stalking tramite molestie indirette
Con la sentenza n. 31596, depositata il 24 agosto 2022, la Corte di Cassazione Prima Sezione Penale, ha ribadito la configurabilità dello stalking tramite le molestie "indirette".
Difatti, integrano la condotta tipica di atti persecutori (stalking) prevista dall'art. 612 bis c.p. anche le molestie "indirette", ossia comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest'ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p.
La condotta dello "stalker" si "realizza" anche con la reiterata e assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari alla stessa legati da un rapporto qualificato di vicinanza.
Dunque, nel reato di stalking può anche non esservi materialmente coincidenza tra soggetto passivo e destinatario della condotta criminosa, in quanto lo stato di ansia, paura o timore, che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati.
In questo caso, occorrono pero' due condizioni:
1) che l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività molesta e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita;
2) che la vittima, sia stato posto a conoscenza delle attività moleste ed intrusive poste nei confronti di soggetti alla stessa legati da un rapporto "qualificato".
Data: 01/09/2022 14:00:001) che l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività molesta e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita;
2) che la vittima, sia stato posto a conoscenza delle attività moleste ed intrusive poste nei confronti di soggetti alla stessa legati da un rapporto "qualificato".
Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro
Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa
Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo
mail: studio.professioni.forensi@gmail.com
Esperto in Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Autore: Giovanni Moscagiuro