Avvocati: la Cassazione sulla liquidazione dei compensi
- Cassazione sulla liquidazione compenso avvocato
- Avvocato agisce in giudizio per il pagamento del compenso
- Per il cliente alcune somme non sono dovute
- Vanno defalcate le somme già riconosciute
Cassazione sulla liquidazione compenso avvocato
La questione posta all'attenzione e decisa dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27503/2022 (sotto allegata) presenta profili tecnici complessi, ma di interesse per gli avvocati interessati alla corretta liquidazione dei propri compensi in situazioni particolari come quella che è stata portata all'attenzione degli Ermellini. Vediamo cosa è successo.
Avvocato agisce in giudizio per il pagamento del compenso
Un avvocato conviene in giudizio un cliente con ricorso art. 28 legge n. 794/1942 per chiedere la condanna al pagamento dei compensi a lui spettanti in relazione all'attività professionale svolta nel processo di primo grado intentato per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale in cui è stata coinvolta una terza trasportata. Il tribunale accoglie la domanda e condanna il cliente a riconoscere all'avvocato € 8.836,11.
La decisione viene però appellata dal cliente, il quale ritiene che la domanda debba essere circoscritta ai compensi dovuti per l'attività svolta in primo grado e perché erroneamente dall'importo non sono state sottratte le somme riconosciute all'avvocato dalla parte soccombente a cui vanno aggiunti gli acconti di 8000,00 euro versati, senza trascurare infine che tra i due era intervenuto un accordo che limitava il compenso alle sole somme liquidate dal giudice.
La Corte di Appello accoglie solo il motivo con il quale il cliente ha chiesto di considerare le somme percepite dall'avvocato da parte soccombente, ad accezione delle spese per la CTU. Inammissibili invece le altre contestazioni perché finalizzate a rivedere la parcella.
Per il cliente alcune somme non sono dovute
Il cliente nel rivolgersi alla Corte di legittimità solleva i seguenti motivi di doglianza.
- Con il primo motivo fa presente che "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile" , principio che vale per ogni grado di giudizio, per cui dal compenso andrebbero esclusi interessi e rivalutazioni indicate nel precetto dall'avvocato per dare esecuzione alla sentenza.
- Con il secondo rileva l'omessa pronuncia sulla deduzione con cui ha fatto presente che anche per la fase successiva alla riunione con il procedimento della terza trasportata, il parametro di riferimento per il valore della controversia dove ritenersi immutato.
- Con il terzo lamenta l'omessa pronuncia sulla irrilevanza della nota spese depositata dall'avvocato e l'omessa prova puntuale da parte di costui della attività svolta.
- Con il quarto si duole della omessa pronuncia relativa alla compensazione impropria del credito vantato dall'avvocato con quello a lui spettante per il rimborso della somma incassata dal difensore antistatario e titolo di spese per la ctu e dallo stesso anticipate, non dal legale.
Vanno defalcate le somme già riconosciute
La Cassazione accoglie il ricorso ritenendo tuttavia infondato il primo motivo perché non rileva che la prestazione invocata ai fini del compenso sia solo quella di primo grado "proprio perché, una volta intervenuta la condanna di secondo grado, il relativo importo deve considerarsi quello che già il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere, ove non fosse incorso negli errori successivamente emendati dal giudice di secondo grado."
Gli Ermellini accolgono invece il secondo e il quarto motivo in quanto: "Sotto il primo profilo, non v'è traccia, infatti, nella sentenza impugnata, di qualsivoglia statuizione in merito alla questione dell'autonomia della causa intentata dal (…) rispetto all'altra successivamente riunita (sempre ai fini della determinazione del valore del processo), benché la stessa fosse stata ritualmente sollevata nell'atto di appello."
"Quanto, poi, all'omissione di pronuncia in merito alla restituzione delle spese di c.t.u. (liquidate direttamente in favore dell'avvocato, in qualità di antistatario, pur a fronte dell'avvenuta anticipazione da parte del ….), va senz'altro condivisa la prospettazione del ricorrente, secondo cui al riconoscimento della fondatezza della pretesa (…) sarebbe dovuto seguire il relativo diffalco, una volta riconosciuto un credito di importo maggiore in capo all'avvocato."
Data: 24/09/2022 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate