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Separazione: l'assegnazione della casa può ridurre il mantenimento 

Per la Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario della prole rileva anche ai fini della quantificazione del mantenimento 


Assegnazione casa coniugale e mantenimento

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La Cassazione nell'ordinanza n. 27599/2022 (sotto allegata) ribadisce che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario della prole rileva anche ai fini del riconoscimento e della misura del mantenimento.

Assegnazione casa in comproprietà alla moglie

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Due coniugi si separano e il giudice addebita la crisi del matrimonio al marito, perché ha tradito la moglie intrattenendo una relazione extraconiugale.

Pone a carico del coniuge infedele l'obbligo di corrispondere alla moglie euro 350 mensili a titolo di contributo al mantenimento e ulteriori euro 350,00 mensili per la figlia minore, assegnando alla donna anche l'abitazione. Il marito ricorre in appello che però rigetta l'impugnazione.

Trascurata l'assegnazione dell'abitazione a fini economici

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Contro la decisione il marito ricorre in Cassazione.

L'assegnazione rileva ai fini della misura del mantenimento

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La Cassazione dichiara inammissibile la prima e la terza censura, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo, così motivando la sua decisione.

Il primo motivo è inammissibile perché dalla sentenza emerge una critica generalizzata di inadeguatezza del ricorrente, inoltre la valutazione delle prove raccolte ai fini della ricostruzione dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità.

In parte fondato invece il secondo motivo perché in effetti i giudici di merito non hanno dato rilevo ai seguenti fatti:

Su quest'ultimo punto la Cassazione precisa che: "Come di recente affermato da questa corte, con orientamento in questa sede condiviso, per adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, che attribuisce rilievo anche l'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata la tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'unità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto."

Inammissibile il terzo motivo per mancata violazione dell'art. 345 c.p.c e assorbito il quarto.

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Data: 26/09/2022 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate