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Avvocati: compenso commisurato alla somma pagata dal soccombente

Cassazione: il compenso dell'avvocato, dopo il fine vita delle tariffe del 2012 va calcolato in base ai parametri forensi


Parametri non tariffe per gli avvocati

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Il giudice del rinvio, chiamato a liquidare il compenso dell'avvocato dovrà applicare i parametri contenuti nel d.m. 140/2012 considerando come base di calcolo la somma che il soccombente è stato condannato a pagare. In relazione alla liquidazione del compenso dell'avvocato per la causa d'appello invece si devono applicare i parametri contenuti nel d.m. 140/2012 considerando come somma base gli importi ancora in contestazione nel giudizio di appello.

Questo il principio contenuto nella Cassazione n. 27721/2022 (sotto allegata).

Avvocato e azione giudiziale per il pagamento dei compensi

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Un'avvocato assiste un ingegnere in tre controversie giudiziarie. Il primo giudizio si chiude con la condanna dell'Ingegnere a risarcire Euro 1.241,67, riconvenzionale rigettata. Il secondo, relativa a difetti di costruzione si conclude con la condanna dell'ingegnere a pagare Euro 5.787,93 euro a titolo di risarcimento. Il terzo, di appello, si conclude con il rigetto della domanda riconvenzionale dell'ingegnere e la condanna alle spese.

Quando nel 2012 l'avvocatessa rinuncia al mandato, agisce nei confronti dell'ingegnere per i propri compensi professionali. Le sue domande che vengono accolte solo in parte, ragione per la quale ricorre infine in Cassazione.

Compenso avvocato in base alla condanna del soccombente

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Nel decidere sui cinque motivi sollevati dalla professionista la Cassazione fornisce importanti delucidazioni sulla liquidazione dei compensi degli avvocati.

"Nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffario e quello dei parametri (d.m. 140/2012), i compensi professionali sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento (dell'esaurimento della prestazione ovvero) della cessazione dall'incarico."

Nel caso di specie, l'Avv. ha rinunciato al mandato il 9/08/2012, per cui alla data di ricezione della rinuncia da parte dell'Ingegnere il 4/9/2012 trovano applicazione i parametri, non le tariffe.

Ora, in base al sistema delle tariffe forensi, di cui al d.m. 585/1994, per le prestazioni giudiziali civili, la disciplina del compenso dell'avvocato e del procuratore distingue tra liquidazione a carico del soccombente e liquidazione a carico del cliente (art. 5 e art. 6 d.m. 585/1994).

La disciplina cambia quando c'è il passaggio al sistema dei parametri di cui al d.m. 140/2012.

Nel passaggio dall'art. 6 d.m. 585/1994 all'art. 5 d.m. 140/2012, la determinazione del valore della controversia si ispira ad una logica di stemperamento di differenze.

Nel caso di specie soccorre la parte finale dell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012 , la quale precisa che "In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile dalla legislazione speciale."

Questo perché la somma che il cliente convenuto è stato condannato a pagare nel processo presupposto è manifestamente diversa da quella domandata dell'attore.

Ha ragione inoltre l'avvocato quando sostiene che la Corte ha errato nell'aver ritenuto la causa di appello di valore indeterminabile piuttosto che di valore corrispondente agli importi ancora in contestazione, così come ha ragione quando fa valere l'errore in cui è incora la Corte di Appello, la quale nel pronunciarsi sulla applicabilità o meno dei parametri del 2012, ha attribuito erronea rilevanza alla data della rinuncia del mandato piuttosto che a quello di ricezione dello stesso da parte dell'ingegnere.

Data: 04/10/2022 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate