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Avvocati e gestione separata INPS: no alle sanzioni

La circolare INPS n. 107/2022 e la Cassazione n. 28576/2022 forniscono importanti chiarimenti sull'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata INPS


Gestione separata obbligatoria anche per gli avvocati

Ad aprile 2022 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 ha precisato che gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense a causa del mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari minimo richiesto, devono iscriversi alla gestione separata INPS.

Agli stessi però non vanno applicate le sanzioni civili per l'omessa iscrizione relativa al periodo anteriore della entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011.

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022 (sotto allegata) l'INPS, nel recepire le indicazioni di detta sentenza della Consulta, ne spiega in dettaglio gli effetti e l'ambito di applicazione, fornendo ai professionisti le necessarie istruzioni operative.

Punti salienti della circolare, per quanto di interesse agli avvocati, quelli in cui l'Istituto chiarisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata vige per:

- "i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;

- i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Soggetti per i quali "non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo "integrativo", con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo "soggettivo", che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria di riferimento."

Dirimente l'esercizio abituale o meno della professione

Sempre di questi giorni anche la sentenza della Cassazione n. 28576/2022 (sotto allegata) con la quale sono state fornite le seguenti e importanti precisazioni:

Data: 05/10/2022 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate