L'avvocato non può trattenere le somme del cliente
- Responsabile l'avvocato che non restituisce il denaro ai clienti
- La prescrizione dell'azione decorre dalla cessazione dell'illecito
- Deve essere diligente l'avvocato che gestisce il denaro altrui
Responsabile l'avvocato che non restituisce il denaro ai clienti
Sospeso per sei mesi dall'esercizio della professione l'avvocato che, adducendo una compensazione con crediti vantati per le proprie prestazioni, trattiene 250.000 euro, rifiutando di restituire le somme all'Amministratore giudiziario. La condotta di appropriazione indebita è illecito deontologico permanente, non rileva che la stessa risulti lecita sotto il profilo civile o penale.
Queste alcune delle precisazioni fornite dal CNF nella sentenza n. 104/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un avvocato viene sottoposto a procedimento disciplinare in quanto accusato di aver violato "gli articoli 9 (ex 5,6, 10) 30.1 (ex 41.1), 31.1 (ex 44) C.D.F per non aver provveduto a restituire la somma di € 250.000,00 ricevuta con bonifici di [ALFA] S.P.A. del 3.4.2008 di € 50.000,00 del 22.1.2009 di € 50.000,00 del 6.2.99 di € 150.000,00 complessivi con la causale "deposito cauzionale a titolo fiduciario" all'Amministratore nominato dalla Procura della Repubblica de/ Tribunale di Bergamo in data 16.05.2009 pur essendone stato richiesto in data 21 luglio 2009."
Quattro società hanno presentato infatti un esposto in cui hanno lamentato il versamento della somme di 250.000 euro all'avvocato come deposito cauzionale a titolo fiduciario e richieste dall'amministratore giudiziario, ma mai restituite dal legale, che ha addotto la compensazione di tali somme con crediti professionali vantati e resi noti con raccomandata e trattenuti sulla base di una scrittura privata di autorizzazione a trattenerle.
Il CDD però ha contestato all'avvocato la dichiarata compensazione delle somme, ritenendolo responsabile dell'illecito disciplinare contestato, anche se poi ritiene prescritta l'azione disciplinare, non essendo intervenuti atti interruttivi.
La prescrizione dell'azione decorre dalla cessazione dell'illecito
La decisione viene impugnata quindi dal COA contestando l'intervenuta prescrizione dell'azione. A suo dire la permanenza dell'illecito non è venuta meno dal 08.09.2009, memento della manifestazione di volontà dell'avvocato di non voler restituire le somme. L'illecito, di natura permanente, è venuto meno con la restituzione delle somme, ossia nel giugno 2016. Solo da questa data, momento della intervenuta transazione tra esponenti e incolpato, decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare.
Ragione per la quale il COA chiede al CNF "disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare", di accertare la responsabilità disciplinare in ordine alle violazioni deontologiche disciplinari contestate all'avv. [AAA], di cui all'originario capo di incolpazione."
Deve essere diligente l'avvocato che gestisce il denaro altrui
Motivo che il CNF accoglie in quanto "L'illecito contestato consiste infatti nella mancata immediata restituzione delle somme ricevute dall'avvocato in deposito fiduciario e nel trattenimento nel tempo delle stesse in assenza dei requisii dettati dalla norma deontologica per operare la compensazione. Tale illecito ha natura permanente che cessa solo nel momento in cui l'importo trattenuto illecitamente viene restituito all'avente diritto."
Condotta stigmatizzata dalla Cassazione nella SU n. 11168/2022 e da precedenti del CNF per i quali "L'appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare."
Per il CNF pertanto "Indubbiamente la condotta tenuta dall'avv. [AAA] appare violativa del precetto generale contenuto nella previsione di cui all'art. 9 CDF, norma che mira a tutelare l'affidamento che la collettività deve poter riporre nell'avvocato quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. La norma non è assistita da sanzione disciplinare tassativamente individuata dovendosi aver riguardo al principio elaborato da questo Consiglio (e fatto proprio dalla Suprema Corte della legittimità) in merito alla tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare Integrata è altresì la violazione dei precetti di cui agli art. 30, comma 1 , [già art. 41] che impone al professionista nella gestione del denaro altrui un comportamento diligente con sollecita resa del conto e divieto di trattenimento delle somme oltre il tempo necessario senza il consenso della parte assistita nonché, per le ragioni ampiamente esposte la norma di cui all'art. 31 del Codice Deontologico vigente (già art. 44 -Compensazione - del Codice Deontologico Forense previgente)."
Data: 06/10/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate