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Polizia: trasferimento legittimo anche senza notifica di avvio del procedimento

Con provvedimento n. Cat. C. 5 Uff. Gab. Prot. 138/05 del 28 aprile 2005 avente ad oggetto "Movimento personale", il Questore di Firenze disponeva, "valutate le esigenze di organico del Commissariato Sezionale di Oltrarno, ed il periodo di aggregazione trimestrale trascorso", il trasferimento definitivo con decorrenza immediata dell'Ispettore Capo Calabrese all'indicato Commissariato P.S. Oltrarno.Con il ricorso in esame, l'interessato ha impugnato tale ultimo provvedimento e, per quanto occorrer possa, anche il precedente provvedimento di aggregazione.Ha chiesto, altresì, che l'Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno da demansionamento, che in via equitativa si quantifica nel 50% della retribuzione globale di fatto percepita per ogni mese di accertato demansionamento, o nella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale determinato dall'immediata aggregazione cui ha fatto seguito il provvedimento di trasferimento, danno che in via equitativa si quantifica in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comprensivo anche del danno biologico per il riacutizzarsi della "gastroduodenite cronica" nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2005 e il 28 febbraio successivo.Con memoria depositata in data 12 gennaio 2007, non notificata all'Amministrazione resistente, l'interessato ha integrato la richiesta di risarcimento del danno biologico per tutto il lungo periodo di astensione dal lavoro dovuto ad una serie di disturbi dell'equilibrio psico-fisico insorti successivamente all'adozione dei provvedimenti impugnati, quantificato in euro 10.000,00 o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. TAR Toscana, sezione I, Sentenza 24.4.2007, n. 695
Data: 08/06/2007
Autore: www.laprevidenza.it