Sospensione per l'avvocato che non invia il Modello 5
Rilievo disciplinare violazione regole di invio Modello 5
Il Coa di Siracusa e quello di Torino chiedono al CNF di chiarire se, nei confronti dell'avvocato iscritto che non ottempera, ritarda o dichiara il falso in relazione all'obbligo di invio del modello 5, il COA di appartenenza può avviare il procedimento amministrativo della sospensione o se tale condotta ha solo rilievo disciplinare?
Il CNF, nei due pareri (sotto allegati), dopo aver richiamato la normativa di riferimento ossia l'art. 17 della legge n. 576/1980 contenente la riforma del sistema previdenziale e l'art. 70 del Codice deontologico Forense, precisa che i due procedimenti, ossia amministrativo e disciplinare camminano in parallelo.
L'omissione, il ritardo o il mancato invio del modello 5 infatti fanno scattare la segnalazione dalla Cassa Forense al COA per valutare la condotta dal punto di vista disciplinare.
La condotta perdurante dell'avvocato, nonostante la diffida, viene segnalata dalla Cassa al COA ai fini della sospensione a tempo indeterminato.
La sospensione è revocata solo quando l'avvocato dimostra di avere provveduto alla comunicazione del Modello 5.
Il provvedimento di sospensione ha natura amministrativa, anche se resta ferma la rilevanza disciplinare del comportamento del legale come dimostrano le sentenze del CNF n. 153/2016 e n. 177/2021.
Data: 03/11/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate