Cassazione: prova scientifica e contraddittorio a tutela del diritto di difesa
Contraddittorio sulla prova scientifica
La Cassazione mette in evidenza nella motivazione che il contraddittorio nella formazione della prova scientifica deve essere garantito e tutelato in ogni fase del processo, da quando viene conferito l'incarico fino all'esame in dibattimento del perito e dei consulenti di parte.
Trattasi di un diritto tutelato da numerose fonti, in primis dalla nostra Costituzione, poi dalla Convenzione Edu per la quale il rispetto del contraddittorio garantisce la parità delle armi in giudizio.
La Corte Europea ha chiarito che la lesione del contraddittorio si identifica proprio con la mancata acquisizione di prove scientifiche e con la mancata escussione degli esperti. Situazione questa che produce un processo iniquo perché nel procedimento viene impedito l'ingresso di informazioni importantissime in possesso degli esperti.
La Cassazione ricorda di aver adottato in passato un'interpretazione restrittiva sulla questione. Per gli Ermellini il diritto al contraddittorio sulla prova scientifica è pregiudicato solo quando non vengono esaminati consulenti "attivi" che non si sono adoperati e non hanno contribuito attivamente alle indagini.
Trattasi però di una giurisprudenza superata. Non appare corretto omettere infatti l'esame del tecnico di parte solo perché non è stato "reattivo" durante le operazioni se, come detto in precedenza, il contraddittorio deve essere garantito in ogni fase del procedimento fino al dibattimento.
Non solo, non consentire al consulente di parte di esprimere il propio dissenso in merito alle conclusioni del perito lede il diritto di difesa, poiché di fatto si impedisce alla parte di contraddire una prova sfavorevole introducendo nel processo un parere tecnico diverso.
Vademecum per i consulenti di parte
La Cassazione precisa quindi e infine, che per garantire in modo effettivo il diritto al contraddittorio i consulenti di parte devono:
- "avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico ed alla formulazione del quesito;
- essere posti nelle condizioni partecipare alle operazioni tecniche;
- se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio peritale), nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritati non sia stata " reattiva", ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato."
Conclusioni che trovano conferma nella Costituzione e negli artt. 230 c.p.c e 468 c.p.p.
"Si tratta di una griglia di tutela, che all'evidenza sostiene tutto l'iter di formazione della prova scientifica (e si dipana anche "oltre" con la previsione del diritto alla nomina di consulenti extraperitali). E che non appare compatibile con la limitazione del diritto all'esame del consulente di parte nei soli casi in cui questi, nel corso delle operazioni peritali, abbia manifestato il suo parere contrario al metodo proposto e in concreto utilizzato. "
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Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la segnalazione della sentenza
Data: 12/11/2022 08:00:00Autore: Annamaria Villafrate