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Avvocato: liquidati 60 euro per la perdita della clientela

Per il giudice di pace di Rodi G.co, sufficiente un risarcimento di 60 euro per la linea telefonica dello studio legale illegittimamente sospesa dalla compagnia telefonica


Studio legale senza linea telefonica

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Nella vicenda, un avvocato garganico adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co per ottenere un risarcimento danni di euro 5.000,00 a causa di un'illegittima sospensione, da parte dell'operatore telefonico, della linea fissa del proprio studio legale.

La compagnia telefonica ammetteva che vi era stata la detta sospensione.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

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La prova testimoniale espletata in corso di causa dimostrava il danno patrimoniale da lucro cessante subito dal legale. I due testi escussi, infatti, riferivano di aver chiamato, più volte, in giorni diversi, l'Avvocato, ma senza successo. La linea telefonica risultava libera, ma non rispondeva nessuno. I testimoni (potenziali clienti dell'Avvocato) non erano in possesso del numero di cellulare del professionista, per cui erano impossibilitati a contattarlo. Essi non avevano domicilio e/o residenza nella cittadina ove si trovava lo Studio Legale, per cui non potevano recarsi direttamente presso il citato studio per verificare se in realtà fosse presente l'Avvocato. I due potenziali clienti si rivolgevano ad altri professionisti, per cui si verificava una evidente perdita di clientela da parte dell'Avvocato, con conseguente lucro cessante.

Veniva richiamata dal succitato Avvocato, la giurisprudenza secondo la quale è presumibile che venga subito un pregiudizio economico quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento della linea telefonica, fax ed internet dello studio legale, completamente irraggiungibile dall'esterno.

Il danno economico è da ascriversi alle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti coi clienti ed altri studi professionali, nonché dalla presumibile perdita di incarichi professionali.

Altro ulteriore danno è rappresentato dalla lesione dell'immagine professionale dello studio, atteso che l'impossibilità di mettersi in contatto con esso ha presumibilmente ingenerato in clienti e colleghi un'immagine di non adeguata efficienza ed affidabilità professionale, certamente lesiva della reputazione professionale dell'avvocato.

La decisione del giudice di pace di Rodi G.co

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Il Giudice di Pace di Rodi G.co, con sentenza depositata il 19.10.22 (sotto allegata), nonostante la prova del danno da lucro cessante fornita in giudizio dal professionista, riteneva non provato il detto danno e affermava che la linea telefonica fissa non è il solo modo per mettersi in contatto con il legale e che le azioni dei due potenziali clienti non erano urgenti!

Il giudice onorario liquidava all'Avvocato la somma di euro 60,00 a titolo di indennizzo, compensando le spese legali!

Dal danno si passava alla beffa, in quanto al legale non veniva riconosciuto neppure il rimborso delle spese di causa, nonostante il dichiarato inadempimento contrattuale della compagnia telefonica.

Conclusioni

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La sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co è a dir poco innovativa, con un inaudito favor per le compagnie telefoniche.

Secondo il giudice non togato un Avvocato, pur avendo perso due clienti a causa di un inadempimento contrattuale dichiarato in sentenza, non ha diritto ad alcun risarcimento danni!

I due potenziali clienti dell'Avvocato preferivano rivolgersi ad altro legale, non potendo contattarlo telefonicamente, ma per il giudice onorario le azioni da intraprendere non erano urgenti e invece di considerare il danno economico subito dal professionista, il giudice laico entrava nel merito delle azioni che dovevano intraprendere i due soggetti.

La parola passa, ancora una volta, al Giudice (togato) d'appello.

Data: 03/12/2022 06:00:00
Autore: Giuseppe Falcone