Apparecchio approvato ma non omologato: multa nulla  Redazione - 04/11/24  |  Omessa restituzione documenti al cliente: illecito permanente per l'avvocato  Redazione - 03/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cancellazione treno: per il giudice è un normale imprevisto!

La decisione del giudice di Pace di Rodi G.co secondo cui l'anticipare o il posticipare gli orari dei treni non comporta danni agli utenti


Rimborso biglietti per cancellazione treni

[Torna su]

Trenitalia veniva convenuta in giudizio da un utente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Rodi G.co per ottenere il rimborso dei biglietti derivante dalla cancellazione di due treni ad alta velocità.

Veniva anche richiesta la differenza di prezzo derivante dal successivo acquisto di biglietti più costosi, non essendo disponibili altre soluzioni di viaggio.

Era richiesto, infine, il risarcimento danni in quanto, oltre agli immaginabili disagi, era stato impiegato più tempo per arrivare a destinazione.

Solo dopo la notifica dell'atto di citazione TRENITALIA rimborsava il costo dei biglietti, ma non la differenza del prezzo per l'acquisto di biglietti più costosi.

Anticipo o posticipo treni: "normali imprevisti"

[Torna su]

Il Giudice di Pace di Rodi G.co (FG), con sentenza depositata il 31 ottobre scorso, dichiarava cessata la materia del contendere sia sul rimborso dei biglietti che sulla differenza del costo di quelli successivamente acquistati, senza motivare per quale motivo non era attribuita la detta differenza.

Non concedeva, inoltre, alcun risarcimento, in quanto "l'anticipare o il posticipare di poche ore l'arrivo o la partenza, non possono non rientrare in una normale gestione degli imprevisti quotidiani che sebbene fastidiosi non portano a conseguenze dannose e/o a lesione di diritti costituzionalmente rilevanti".

Le spese di causa venivano compensate.

La beffa, oltre al danno

[Torna su]

La singolare sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co non attribuiva all'utente (incolpevole) neppure il rimborso della differenza del prezzo dei biglietti successivamente acquistati a causa della cancellazione dei treni.

L'utente, addirittura, non otteneva neppure il rimborso delle spese di causa, pur avendo sborsato ulteriori somme di denaro per acquistare ulteriori biglietti e pur essendo avvenuto il rimborso dei biglietti originari solo dopo la notifica dell'atto di citazione a TRENITALIA.

Secondo il giudice onorario si tratta di normali imprevisti.

Anticipare o posticipare l'arrivo e la partenza non comporterebbe, per il citato giudice di pace, alcun danno.

È normale, in conclusione, per il giudice non togato del Gargano, anticipare o posticipare arrivo e partenza di poche ore (sic!), come, a quanto pare, sarebbe normale non rimborsare differenze di prezzo per l'acquisto di ulteriori biglietti più costosi rispetti a quelli originariamente pagati (sul punto, si ripete, manca qualsiasi motivazione).

Il menzionato giudice di prossimità non indica a quante ore dovrebbe ammontare l'anticipo o il posticipo (sic!) per ottenere un risarcimento danni.

Data: 20/11/2022 10:00:00
Autore: Giuseppe Falcone