Trust: benefici e trattamento fiscale
La circolare n. 34/022 dell'Agenzia delle Entrate, recante "Disciplina fiscale del Trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta" regola e chiarisce il trattamento fiscale dei trust
Trattamento fiscale del Trust
La circolare n. 34/2022 dell'Agenzia delle Entrate, "Disciplina fiscale del Trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta", regola e chiarisce il trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.Il documento fornisce chiarimenti in tema di imposte dirette, in particolare sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni.
Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente.
Inoltre, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell'imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all'atto dell'originario apporto di beni e diritti al trust.
La circolare riassume la disciplina fiscale dei trust, tenendo conto della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche normative introdotte per le imposte dirette dal Dl n. 124/2019.
Relativamente all'imposizione indiretta, la circolare 20 ottobre 2022 n. 34 recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale la "dotazione" di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi a un arricchimento dei beneficiari.
Già da diversi anni la Corte di Cassazione aveva fissato il principio, secondo cui "in tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, 47 comma, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale".
E' evidente il vantaggio fiscale per il contribuente il quale, non dovrà versare al momento del conferimento l'imposta relativa al trasferimento del bene in Trust ma, la stessa dovrà essere versata solo nel momento in cui il beneficiario del Trust diventerà proprietario effettivo dei beni (che normalmente coincide con il termine finale della durata del trust).
Data: 20/11/2022 09:00:00Autore: Matteo Santini