Invalidità civile dei minori
- Invalidità civile dei minori: art. 2 della legge 118/1971
- Procedura dichiarazione invalidità civile del minore
- Modalità semplificata domanda invalidità civile dei minori
- Indennità di frequenza e di accompagnamento
Invalidità civile dei minori: art. 2 della legge 118/1971
I minori, al pari delle persone di maggiore età, hanno diritto a particolari prestazioni e agevolazioni se vengono riconosciuti invalidi civili.
A contemplarlo è l'art. 2 della legge n. 118/1971, che al suo interno contiene le norme dedicate ai mutilati e agli invalidi civili.
Rispetto alle patologie e alle problematiche che affliggono le persone adulte, l'art. 2 sopra richiamato prevede che, ai fini della legge, si considerano invalidi civili i soggetti che, se minori degli anni 18 hanno "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età."
Detto questo che cosa si deve fare affinché un minore possa essere dichiarato invalido civile per accedere così alle misure di sostegno previste dalla legge?
Procedura dichiarazione invalidità civile del minore
Dal punto di vista procedurale la dichiarazione d'invalidità civile del minore prevede le stesse tappe che la legge contempla per gli adulti:
- la richiesta di un certificato medico che attesi lo stato d'invalidità del minore;
- la visita medica da parte della Commissione medica incaricata che, anche alla luce della documentazione medica prodotta, deve accertare l'effettiva sussistenza dell'invalidità senza il riconoscimento dei punteggi previsti per gli adulti.
Modalità semplificata domanda invalidità civile dei minori
Con il messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022 (sotto allegato) l'INPS ha comunicato una importante novità in relazione alle domande necessarie al riconoscimento della invalidità per i soggetti minorenni. Trattasi prima di tutto di una semplificazione prevista dal PNRR. Vediamo come funziona.
Prima di tutto è necessario essere muniti delle seguenti credenziali: SPID di secondo livello, CNS o CIE.
Al servizio si accede dal portale INPS utilizzando le credenziali CIE O SNS del minore o, in presenza di delega, lo SPID del genitore o del tutore.
La domanda da compilare per il riconoscimento della invalidità è suddivisa in sezioni, che riguardano l'accertamento sanitario e i dati necessari per l'accredito delle somme eventualmente riconosciute.
Attenzione la sezione "Anagrafica altro genitore" prevede l'inserimento dei dati del genitore non dichiarante, che verrà informato con email, SMS o raccomandata dell'avvio del procedimento relativo all'accertamento sanitario della invalidità del figlio.
Se il genitore dichiarante chiede il pagamento in contanti allo sportello, l'altro genitore deve dare il consenso esplicito prima che la domanda venga inviata.
Per tale adempimento il genitore tenuto a dare il consenso potrà compilare e far allegare all'altro il modulo di delega presente nella sezione "Allegati", che richiede le firme di entrambi autenticate.
In alternativa, se in possesso di SPID, SNS o CIE, potrà dare il consenso alla riscossione tramite la funzionalità dedicata alla "acquisizione del consenso alla riscossione".
Inoltre, con il messaggio n. 892 del 2 marzo 2023 (sotto allegato), l'INPS ha reso noto che la procedura di acquisizione delle domande di invalidità civile per i minorenni è stata semplificata ulteriormente: il servizio online è stato reso disponibile anche presso gli enti di Patronato e le associazioni di categoria abilitate.
Indennità di frequenza e di accompagnamento
Ottenuto il riconoscimento della invalidità al minore possono essere attribuite, in via alternativa le seguenti misure di sostegno:
- l'indennità di frequenza;
- l'indennità di accompagnamento
L'indennità di frequenza è destinata a favorire l'inserimento scolastico e sociale del minore con disabilità. Consiste in un prestazione di tipo economico e nel 2022 l'importo stabilito è di Euro 291,98 al mese, fino a un massimo di 12 mesi.
Il beneficio spetta a chi dimostri di essere in difficoltà, perché titolare di un reddito che per il 2022 è stato fissato in Euro 5.015,14.
Ne hanno diritto coloro che hanno problemi di udito o manifestano difficoltà nel compimento delle attività tipiche dell'età.
Chi richiede questa misura deve frequentare centri ambulatoriali che si occupano di trattamenti per il recupero di soggetti con handicap, scuole (siano esse pubbliche o private), asili nido fino ai centri di formazione professionale.
La misura è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità riconosciuta ai ciechi parziali, con ricoveri o degenze che superano i 30 giorni e con le indennità di comunicazione che viene riconosciuta ai sordi prelinguali.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione di tipo assistenziale che viene riconosciuta agli invalidi civili, senza limiti di età e che per il 2022 è stata fissata in una misura che si aggira attorno ai 525,00 euro.
A differenza della precedente, questa misura non è condizionata dal reddito familiare e viene erogata per 12 mensilità.
Viene riconosciuta se il minore ha una invalidità totale, non può deambulare o svolgere in modo autonomo le attività quotidiane.
Data: 05/03/2023 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate