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Cassazione: l'assistenza legale per l'alcoltest non va per forza verbalizzata 

Non occorre che l'avviso al difensore per assistere l'imputato sottoposto all'alcoltest risulti dal verbale scritto degli accertatori


Avviso al difensore per assistenza alcoltest

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Non occorre che l'avviso dato oralmente dall'agente al soggetto fermato per guida in stato di ebbrezza di poter chiamare un difensore per farsi assistere all'alcoltest sia riportato nel verbale.

Affinché l'avviso art. 14 disp. att. c.p.p sia rituale è sufficiente che sia dato oralmente purché in forma chiara e inequivocabile. Questo quanto sancito dalla Cassazione n. 45909/2022 (sotto allegata).

L'avviso al difensore è rituale se non viene riportato nel verbale?

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Condannato anche in appello per guida in stato di ebbrezza, l'imputato ricorre in Cassazione perché non esiste un documento scritto da cui risulta che lo stesso abbia risposto negativamente alla domanda formulata dagli agenti sulla volontà di farsi assistere da un difensore durante l'alcol test per il rilevamento del tasso alcolico. Inutilizzabile quindi la dichiarazione dell'operante resa oralmente in sede di deposizione.

Con il secondo motivo invece l'imputato mette in dubbio che il test alcolemico eseguito all'ospedale si riferisca al suo campione di sangue, visto che dal certificato risultano una data e un orario diversi rispetto a quelli in cui lo stesso ritiene di essere stato sottoposto al test.

Rituale anche l'avviso orale al difensore se chiaro e inequivocabile

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La Cassazione dichiara il primo motivo manifestamente infondato perché nessuna norma richiede che l'avviso previsto dall'art. 114 disp att. c.p.p (avvertimento del diritto all'assistenza del difensore) debba essere dato in forma scritta, è infatti sufficiente che detto avviso venga dato nella forma ritenuta più idonea a consentire al destinatario di comprendere il significato di questo avvertimento per consentire allo stesso il corretto esercizio del relativo diritto. Ne consegue che un avviso dato in forma orale, se chiaro e inequivocabile, è assolutamente rituale.

Nel caso di specie è emerso dalle prove che l'agente ha più volte chiesto all'imputato se volesse chiamare un difensore per farsi assistere, domanda alla quale lo stesso aveva risposto più volte negativamente.

Nessun dubbio inoltre sulla riferibilità del certificato riportante i risultati dell'alcool test all'imputato alla luce dell'iter argomentativo dei giudici di merito, che per la Cassazione è incensurabile.

Data: 07/12/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate