Congedi parentali: le sanzioni per il datore di lavoro
Congedi parentali e sanzioni per il datore di lavoro
La nota INL n. 2414 del 6 dicembre 2022 (sotto allegata) precisa quali sono le sanzioni a cui è soggetto il datore di lavoro che ostacolano i dipendenti nell'esercitare i diritti previsti dal Dlgs n. 105/2022 che ha attuato la Direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio vita privata e lavoro.
Vediamo in quali casi e quali sono le sanzioni per il datore:
Congedi di paternità
Art. 31 bis Dlgs n. 151/2001: "il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 (….)"
Congedo di paternità alternativo
Art. 31 bis Dlgs n. 151/2001: "Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 18" ossia: sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi.
Divieto di licenziamento
In caso di licenziamento del padre lavoratore che beneficia del congedo di paternità obbligatorio o alternativo il datore è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981
Diritto al rientro e alla conservazione del lavoro
Il datore che viola questo diritto è punito come nel caso precedente, con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582.
Riposi permessi e congedi
Prevista la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, per il datore che viola le regole su:
- riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42);
- assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis)
- riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).
Congedi parentali e assistenza figli
Restano ferme le sanzioni previste in materia di congedi parentali dall'art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001, che puniscono il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
Misura interdittiva
Prevista la misura interdittiva del mancato conseguimento da parte del datore della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni, se lo stesso rifiuta, si oppone, ostacola l'esercizio dei diritti, (se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della stessa) in relazione alle seguenti misure:
- congedo di paternità alternativo
- divieto di licenziamento
- diritto al rientro e conservazione del posto
- riposi permessi e congedi
- congedi parentali e assistenza figli
- permessi per assistere disabile ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992,
- lavoro agile,
- lavoro part time e possibilità di trasformazione,
- congedi art. 4 legge 53/2000 eventi e cause particolari.
Autore: Annamaria Villafrate