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Cassazione: inappellabile la condanna, anche errata, alla sola pena pecuniaria

Non è appellabile la sentenza penale che contiene la sola condanna alla pena pecuniaria, nel rispetto dell'art. 593 comma 3 c.p.p.


Inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria

La sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non è appellabile. La clausola "in ogni caso" contenuta nell'art. 593 comma 3 c.p. è assoluta e tassativa in relazione a detta inappellabilità.
Erra inoltre l'imputato nel ritenere che tale preclusione sia a suo svantaggio, poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe il rinvio allo stesso tribunale della sentenza impugnata e un nuovo giudizio, non di solo gravame.
Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 47031/2022 (sotto allegata), a conclusione della vicenda giudiziaria che ha per protagonista un imputato condannato alla pena dell'ammenda per aver raccolto funghi senza autorizzazione in un terreno compreso in una zona in cui tale attività è vietata.
Nel ricorrere in Cassazione l'imputato contesta l'addebito, contesta il fatto che l'attività di raccolta rientri tra quelle vietate dall'art. 13 comma 1 della legge n. 394/1991 e infine lamenta la sola applicazione della pena pecuniaria.
Per la difesa trattasi di una sanzione solo apparentemente vantaggiosa per l'imputato, visto che è di ostacolo all'appello ai sensi dell'art. 593 comma 3 c.p.p. il quale dispone infatti che: "Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa."
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, non accoglie nessuno dei motivi sollevati, precisando per quanto riguarda quello sulla inappellabilità della sentenza che prevede la sola pena pecuniaria, che secondo l'orientamento giurisprudenziale della stessa corte di legittimità che ritiene più condivisibile anche se più datata "è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta."
La clausola contenuta nell'art. 593 comma 3 "in ogni caso" esprime in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze, che prevedono la condanna alla sola pena pecuniaria, anche nel caso in cui siano frutto di un errore del giudice, se il reato è punito con pena congiunta anche detentiva.

Leggi anche L'appello nel processo penale
Data: 18/12/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate