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Cassazione: è responsabile il medico che dimette la paziente grave?

Se la perizia di un processo penale si pronuncia diversamente sulla responsabilità del medico e non ci sono divieti al suo utilizzo occorre un nuovo giudizio


Nuovo giudizio se c'è il dubbio sulla responsabilità del medico del Pronto Soccorso

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 44549/2022 (sotto allegata) viene accolto il ricorso delle parti civili che hanno subito la perdita della parente dopo che la stessa era stata portata al Pronto Soccorso a causa di forti dolori addominali e vomito.

Al medico del pronto Soccorso che l'ha presa in carico è stata contestata l'errata diagnosi, la carenza informativa alla paziente, alla quale ha rappresentato una condizione meno grave di quella reale e le conseguenti dimissioni. Fatto sta che il giorno seguente la paziente peggiora, viene sottoposta ad intervento chirurgico e muore.

Il Medico del Pronto Soccorso viene assolto in primo e in secondo grado perché non viene rilevato un suo errore diagnostico. Il ricovero inoltre non avrebbe scongiurato l'esito infausto a causa delle pregresse condizioni della paziente. Escluso quindi il nesso di causa tra la condotta del medico e l'evento dannoso.

La decisione viene impugnata dalle parti civili in sede di Cassazione, rilevando principalmente la mancata acquisizione in sede di appello della sentenza del Tribunale che si è espresso sulla responsabilità di altri sanitari in relazione al caso di specie e la relazione peritale acquisita in questo procedimento e giunta a conclusioni ben diverse in ordine alla responsabilità del medico del Pronto Soccorso.

Tesi che la Cassazione condivide anche perché nel caso di specie l'imputato, come risulta dal verbale del dibattimento, ha dato il propio consenso alla acquisizione della sentenza e della perizia medico legale.

I due periti in effetti sono giunti alla conclusione che alla morte della paziente derivante dal peggioramento delle sue condizioni ha contribuito il mancato ricovero e l'omessa esecuzione dei necessari accertamenti diagnostici. Non è dato comprendere se le autodimissioni della paziente siano dipese da un difetto di informazione sulle sue reali condizioni e sulla necessità di ulteriori esami e approfondimenti.

Trattasi di elementi che in ogni caso rendono dubbie le conclusioni della Corte di Appello in relazione alla responsabilità del sanitario.

La sentenza va quindi annullata limitatamente agli effetti civili, con conseguente rinvio per un nuovo giudizio per valere in grado di appello.

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Data: 14/01/2023 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate