Trust e imposizione indiretta: l'arricchimento dei beneficiari
La circolare 34/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha ancora al concetto di arricchimento dei beneficiari il momento impositivo prima indicato nella dotazione del trust
- Trust e momento impositivo: la circolare delle Entrate
- L'orientamento della Cassazione
- Reddito di capitale da assoggettare a tassazione
- Obblighi di monitoraggio fiscale e altri chiarimenti
Trust e momento impositivo: la circolare delle Entrate
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La circolare n. 34 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) ha ancorato al concetto di "arricchimento" dei beneficiari il momento impositivo – in precedenza identificato nella dotazione del trust.
Questo orientamento rende il trust assimilabile al testamento, come mezzo attraverso il quale è possibile effettuare una pianificazione patrimoniale scaglionando le attribuzioni e i relativi beneficiari, senza effetti fiscali immediati.
Il Dl n. 124/2019 è intervenuto sulla disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, relativa alle "attribuzioni" a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata.
Sono state chiarite le regole per l'imposizione delle attribuzioni da parte dei trust opachi, cioè quei trust senza beneficiari di reddito "individuati", ciò al fine di scongiurare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato determini la mancata tassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Il decreto sancisce l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 e una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito».
Questo orientamento rende il trust assimilabile al testamento, come mezzo attraverso il quale è possibile effettuare una pianificazione patrimoniale scaglionando le attribuzioni e i relativi beneficiari, senza effetti fiscali immediati.
Il Dl n. 124/2019 è intervenuto sulla disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, relativa alle "attribuzioni" a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata.
Sono state chiarite le regole per l'imposizione delle attribuzioni da parte dei trust opachi, cioè quei trust senza beneficiari di reddito "individuati", ciò al fine di scongiurare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato determini la mancata tassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Il decreto sancisce l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 e una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito».
L'orientamento della Cassazione
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Relativamente all'imposizione indiretta, la sopra citata recente circolare dell'agenzia delle entrate recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale la "dotazione" di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sè ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi a un arricchimento dei beneficiari".Relativamente alle imposte indirette, aderendo all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione vengono superate le indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi (circolare n. 48/2007, paragrafi 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare n. 3/2008).
Reddito di capitale da assoggettare a tassazione
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Sulla determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario (anche non "individuato"), il decreto introduce una presunzione legale relativa, diretta ad assicurare l'imposizione dei redditi anche ove il beneficiario della "attribuzione" non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell'attribuzione.
Vengono stabilite precise regole sul trattamento dei redditi corrisposti dai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l'inclusione delle relative "attribuzioni" tra i redditi di capitale.
Tale disposizione comporta una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile al "patrimonio", costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale e ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust e al "reddito", costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.
Per l'applicazione della presunzione, si dovrà rideterminare il reddito ai sensi della normativa fiscale italiana. Tutto l'ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia se non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile del trustee, la distinzione fra il "patrimonio" e il "reddito".
Seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione devono ritenersi superate le indicazioni precedentemente fornite nella circolare n. 48/2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5, per la base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust.
Vengono stabilite precise regole sul trattamento dei redditi corrisposti dai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l'inclusione delle relative "attribuzioni" tra i redditi di capitale.
Tale disposizione comporta una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile al "patrimonio", costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale e ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust e al "reddito", costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.
Per l'applicazione della presunzione, si dovrà rideterminare il reddito ai sensi della normativa fiscale italiana. Tutto l'ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia se non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile del trustee, la distinzione fra il "patrimonio" e il "reddito".
Seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione devono ritenersi superate le indicazioni precedentemente fornite nella circolare n. 48/2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5, per la base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust.
Obblighi di monitoraggio fiscale e altri chiarimenti
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Per quanto riguarda la disciplina normativa degli obblighi di monitoraggio fiscale, in ragione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017, che ha recepito la direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio), vengono forniti specifici chiarimenti, superando in parte, quelli forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.Vengono, infine, forniti una serie di chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.
La circolare, fornisce anche indicazioni con riferimento ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla L. n. 112/2016.
Autore: Matteo Santini