Cassazione: reintegrato il dipendente licenziato per scarso rendimento
Non si può licenziare il dipendente per condotte già punite
La Cassazione nell'ordinanza n. 1584/2023 (sotto allegata) precisa che lo scarso rendimento che viene posto alla base del licenziamento non può essere dimostrato sulla base di precedenti disciplinari che sono già stati sanzionati.
Vediamo in sintesi cosa ha spinto gli Ermellini a pronunciarsi in questi termini.
Una società datrice licenzia un dipendente per scarso rendimento e palese insufficienza imputabile al stesso nello svolgimento delle sue mansioni.
Il lavoratore si oppone alla decisione e il Tribunale accoglie le sue doglianze, applicando le tutele di cui all'art. 18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede la reintegra e il pagamento di un'indennità.
Per il Tribunale viola il ne bis in idem l'adozione di un provvedimento sanzionatorio conservativo e poi un provvedimento di licenziamento a partire dalla stessa contestazione.
L'esonero infatti si basava su precedenti disciplinari, uno dei quali già sanzionato con una misura non espulsiva per il rendimento inferiore alla media del dipendente imputabile a negligenza, incapacità e imperizia.
La decisione di primo grado viene confermata anche in sede di appello, stante il mancato accoglimento del reclamo della società datrice, che non desiste e ricorre anche in Cassazione.
Gli Ermellini però confermano ancora una volta le ragioni del lavoratore precisando che "lo scarso rendimento non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un'indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite."
Data: 24/01/2023 07:00:00Autore: Annamaria Villafrate