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Misure di coercizione indiretta: cosa cambia dal 28 febbraio 2023

Tra le novità della riforma del processo civile rilevano le novità sulle misure di coercizione indiretta


Processo esecutivo: le novità dal 28 febbraio 2023

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La riforma del processo civile prevede anche il riassetto formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.
Tra le maggiori novità, viene disposto l'addio alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, prevista la sospensione del termine ex art. 481 1° comma, c.p.c., dell'inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis del codice di rito, oltre alla previsione della possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato.
Vengono, inoltre, valorizzate le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.
Vediamo nello specifico in che modo.

Per approfondimenti Come funziona il processo esecutivo dal 28 febbraio 2023

Misure di coercizione indiretta

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Le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte) sono una norma introdotta dalla legge n. 69/2009 e che ricalca l'istituto di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) dell'astreinte.
Si tratta della previsione di una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna, nonché in caso vengano reiterate violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento.
Vedi Misure di coercizione indiretta e Astreinte

Il nuovo art. 614 bis c.p.c.

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Questa la formulazione del nuovo art. 614-bis c.p.c. che si applica ai procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023:
Data: 27/02/2023 08:00:00
Autore: Redazione