Titolo esecutivo post riforma Cartabia
- Titolo esecutivo: le novità della riforma
- Le modifiche all'art. 474 c.p.c.
- Forma del titolo
- Prestazione della cauzione
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
- Conseguenze
Titolo esecutivo: le novità della riforma
La riforma non ha modificato l'art. 477 c.p.c., il quale continua a disciplinare il caso in cui il titolo esecutivo, in caso di accettazione dell'eredità, ha efficacia nei confronti degli eredi, prevedendo che l'atto di precetto può essere notificato all'erede solamente dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo e che entro un anno dalla morte la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.
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Le modifiche all'art. 474 c.p.c.
Il D.Lgs. n. 149/2022 ha aggiunto un ultimo comma all'art. 474 c.p.c. stabilendo che:
"Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti".
Tale previsione richiama quella contenuta nella formulazione della formula esecutiva, ormai abrogata. Il previgente art. 475 c.p.c. prevedeva, infatti, che "La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»".
L'aggiunta di tale comma ha comportato che, per i procedimenti instaurati a decorrere dall'1 marzo 2023, non sarà più necessario far apporre dagli ufficiali giudiziari le formule esecutive sugli atti.
Tale precisazione ha avuto come conseguenza l'abrogazione del successivo art. 476 c.p.c., il quale disciplinava il divieto di rilascio di più di una copia del titolo in forma esecutiva in assenza di un giusto motivo.
Forma del titolo
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia è stata eliminata la procedura in forma esecutiva ed è venuto meno il concetto stesso di copia in forma esecutiva.
Se, infatti, l'art. 475 c.p.c., nella sua precedente formulazione, stabiliva che i titoli esecutivi dovevano essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, lo stesso articolo, nella sua nuova formulazione, stabilisce che:
"Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".
Logica conseguenza di tale modifica è che per i procedimenti instaurati a decorrere dall'1 marzo 2023 non sarà più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati "in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".
Appare evidente, in ogni caso, che tutte le copie esecutive rilasciate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del sopraindicato decreto conservino l'efficacia di titolo esecutivo anche successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo.
Prestazione della cauzione
In virtù della modifica apportata all'art. 475 c.p.c., risulta modificato anche l'art. 478 c.p.c., il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che:
"Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo".
È stato eliminato, infatti, anche in tale disposizione, il riferimento alla formula esecutiva, per cui non sarà più necessaria apporla al titolo per farlo divenire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Anche per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, la formula "in forma esecutiva" è stata sostituita dalla "copia attestata conforme all'originale". Ed, infatti, il "nuovo" art. 479 c.p.c. dispone che:
"Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170].
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente".
Conseguenze
La modifica apportata all'art. 475 c.p.c. comporta che, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, per procedere esecutivamente sarà sufficiente munirsi di una copia dell'atto in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge.
Se precedentemente, infatti, il titolo esecutivo doveva essere munito necessariamente della formula esecutiva e vi era un espresso divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva senza giusto motivo (art. 476 c.p.c.), oggi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, tutto ciò è venuto meno per cui sarà sufficiente entrare in possesso di una sola copia di atto certificata conforme all'originale per farla valere come titolo esecutivo, rendendo, di fatto, irrilevante il numero di copie rilasciate.
Data: 03/03/2023 08:00:00Autore: Mario Carpentieri