Ufficio del processo: l'avvocato sospeso mantiene gli obblighi
Avvocato sospeso per Ufficio del processo
"Gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione".
Analogo discorso "è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali, così come agli obblighi assicurativi e all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell'Albo. Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall'art. 18 della legge professionale".
Con riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, scrive il Consiglio, "che l'articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.". Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Conseguentemente, conclude il CNF, "l'avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 1".
Autore: Redazione