La polizza vita è una pensione?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la rendita erogata in virtù della polizza vita non rientra tra i trattamenti pensionistici che danno diritto all'agevolazione per chi rientra in Italia
- Polizza vita e rendita vitalizia
- Il quesito del contribuente
- Regime agevolato pensionati stranieri trasferiti in Italia
Polizza vita e rendita vitalizia
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L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la rendita erogata in virtù della preventiva sottoscrizione di una polizza vita non rientra tra i trattamenti pensionistici che danno diritto all'agevolazione per chi rientra in Italia dall’estero.
La rendita vitalizia che viene erogata da un ente straniero in seguito alla stipula di una polizza volontaria sulla vita non ha finalità previdenziale, per cui non rientra tra i redditi che danno diritto all'accesso all'incentivo a favore dei pensionati esteri che decidono di spostare la propria residenza in Italia, in uno dei comuni italiani individuati dalle norme. Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 246/2023 (sotto allegata).
Il quesito del contribuente
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Il contribuente, residente in Germania, rappresentava al fisco l'intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti. A tal fine, sosteneva di percepire una rendita 'vitalizia' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.Con l’interpello il contribuente chiedeva se fosse possibile accedere al regime agevolato riservato dalla norma suddetta alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, confidando in una risposta positiva dell’Ente sulla base del fatto che fosse possibile considerare la rendita vitalizia equiparabile alla pensione.
Regime agevolato pensionati stranieri trasferiti in Italia
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L’ Agenzia delle Entrate innanzitutto, riassumendo la normativa in materia si sofferma, in particolare, sulla previsione contenuta all'art. 24ter del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce quanto segue: «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione ».
Come chiarito con la citata circolare n. 21/E del 2020, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
Fatte queste premesse, con il parere reso, l’Agenzia delle Entrate esplicita, dunque, quali sono i trattamenti pensionistici rientranti nella normativa sopraindicata. Tra questi, senz'altro, "le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita - riconducibili - in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
Nel caso di specie, invece, "si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a favore dell'Istante non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico".
In particolare, come chiarito dallo stesso contribuente, "la rendita vitalizia è percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente. La sottoscrizione della richiamata polizza non ha - quindi - una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR".
Dunque, conclude l'Agenzia, "si ritiene che l'istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24ter del TUIR" , articolo modificato dalla Legge del 30/12/2018 n. 145 art. 1.
Avv. Ylli Pace
Studio Legale Cataldi Sede di Roma
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Autore: Ylli Pace