Riforma fiscale 2024
Riforma fiscale 2024: i decreti attuativi
La Riforma Fiscale 2024, il cui percorso è iniziato con l’approvazione della legge delega n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, è alle sue battute finali.
A fine dicembre 2023 sono stati pubblicati in GU i seguenti decreti attuativi:
- decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
- decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposta sui redditi”
- decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 “Modifiche allo Statuto del contribuente”;
- decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”;
- decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023 “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”.
Gli altri decreti di attuazione, come quello sul concordato preventivo biennale e quello relativo all’accertamento sono stati approvati in via preliminare, mentre quello sulla semplificazione degli adempimenti tributari è stato approvato in via definitiva. Per questi non resta che attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta.
Dall’analisi delle legge delega e dei decreti di attuazione emerge che le misure introdotte si pongono l’obiettivo di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire gli investimenti e le assunzioni e creare un rapporto più diretto tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
Vediamo in sintesi che cosa prevedono i decreti attuativi pubblicati in Gazzetta.
Tre aliquote Irpef per le imposte delle persone fisiche
Il decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023 (sotto allegato), in vigore dal giorno successivo, tra le varie novità, prevede il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi superiori ai 28.000 euro fino a 50.000,00;
- 43% per redditi superiori ai 50.000,00 euro.
Termine rinviato per la modifica delle addizionali
La modifica di questi scaglioni ha comportato la necessità di intervenire sulle addizionali regionali e comunali. Per il periodo di imposta 2024 però i termini per la modifica sono rinviati al 15 aprile 2024.
Nuove regole per le detrazioni
Vengono poi diminuite di 260 euro le detrazioni per i titolari di reddito complessivo superiore a 50.000 euro in relazione alle seguenti voci:
- tutti gli oneri detraibili nella misura del 19% previsti dal testo unico delle imposte e da altre leggi speciali, fatte salve le spese sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, letta c) del testo unico delle imposte;
- le erogazioni liberali riconosciute in favore dei partiti politici;
- i premi assicurativi per contrastare il rischio contro gli eventi calamitosi.
Agevolazioni per i lavoratori impatriati
Il decreto legislativo n. 209 del 27.12.2023 (sotto allegato), pubblicato sulla GU n. 301 del 28.12.2023 e in vigore dal giorno successivo si occupa di riformare la fiscalità internazionale.
Criteri di collegamento persone fisiche, enti e società
Tra le novità la modifica dei criteri di collegamento delle persone fisiche, delle società e degli enti per finalità impositive.
A fini impositivi le persone fisiche si considerano residenti se per la maggior parte del periodo di imposta, frazioni di giorno comprese, hanno il domicilio, la residenza o sono presenti all’interno dello Stato. Il concetto di residenza è quello descritto dal codice civile, per domicilio si intende invece il luogo in cui le persone sviluppano le proprie relazioni personali in via principale.
Il concetto di residenza di società ed enti viene ricondotto a tre criteri, quello della sede legale, quello della sede di direzione effettiva e quello della gestione ordinaria in via principale.
In questo modo si dà maggiore rilievo al luogo in cui viene svolta l’attività di gestione e in cui vengono prese le decisioni strategiche.
Nuove agevolazioni per i lavoratori impatriati
Il decreto introduce un nuovo regime agevolato in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano, se titolari di reddito derivante dallo svolgimento di lavoro dipendente (o se titolari redditi assimilati) e redditi da lavoro autonomo.
In loro favore è prevista una riduzione dell’imponibile del 50% se il reddito non supera i 600.000 euro a condizione che:
- risiedano fiscalmente in Italia per un minimo di 4 anni;
- non abbiano avuto la residenza fiscale in Italia nei tre periodi anteriori al loro trasferimento;
- svolgano attività lavorativa nello Stato italiano per la gran parte del periodo di imposta;
- siano in possesso di requisiti di qualificazione o specializzazione elevata.
Imposizione minima integrativa
La seconda parte del decreto è dedicata invece al recepimento della direttiva europea 2022/2543 in materia di imposizione minima globale nei confronti dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese.
Il testo specifica quali sono le entità escluse dall’applicazione dell’imposizione minima integrativa, i criteri in base ai quali un’impresa si considera localizzata nel paese in cui risiede ai fini dell’imposizione fiscale e qual’è la disciplina di dettaglio sull’imposta minima integrativa e di quella supplettiva.
Vengono indicate le procedure per il calcolo del reddito o della perdita rilevante, le relative variazioni, l’imputazione di queste voci, le imposte, le aliquote di imposizione effettiva e i regimi semplificati.
Riorganizzazione e società di holding
Una parte corposa della riforma è dedicata alle operazioni di riorganizzazione e alle società di holding.
Statuto del contribuente: interpello a pagamento
Il decreto legislativo 219 del 30.12.2023 (sotto allegato), in vigore dal 18.01.2024, ha modificato la disciplina contenuta nello Statuto del contribuente.
L’interpello diventa a pagamento, chi presenta la relativa istanza infatti sarà tenuto a versare un contributo la cui misura dovrà essere stabilita con apposito decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di criteri predeterminati.
Valorizzato poi il principio del legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto mediante il riconoscimento dell’evoluzione della giurisprudenza tributaria della Corte di Giustizia Europea.
Maggiore importanza quindi alla giurisprudenza internazionale in ambito tributario, soprattutto delle principali corti europee, ma anche le recenti pronunce della Corte Costituzionale finalizzate a garantire il pieno rispetto dei principi suddetti.
Processo tributario telematico
Il decreto legislativo n. 220 del 30.12.2023 (sotto allegato), in vigore dal 04.01.2024 va a modificare il decreto legislativo n. 546/1992, che disciplina il processo tributario.
Da segnalare l’alleggerimento delle formalità che caratterizzano gli adempimenti che precedono il giudizio e la digitalizzazione del processo tributario.
A questa regola fa accezione l’ipotesi in cui il contribuente si costituisca in giudizio senza difensore. In questo caso lo stesso potrà provvedere alla notifica e al deposito degli atti in modalità cartacea.
La procedura subisce diverse restrizioni. Diventa più rigido il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi del giudizio rispetto al primo, vengono ristretti i termini per procedere alla pubblicazione e alla comunicazione del dispositivo, la fase cautelare viene accelerata in tutti i gradi del giudizio, sarà impugnabile inoltre l’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione avente a oggetto l’atto impugnato dalla parte.
Le spese potranno essere compensate anche se la parte sarà vittoriosa grazie a documenti prodotti in giudizio.
La redazione della sentenza in forma sintetica prevede che il giudice debba motivare il provvedimento facendo un cenno sintetico al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente quando il ricorso dovesse risultare inammissibile, improcedibile, infondato o, al contrario, manifestamente fondato.
Data: 12/01/2024 07:00:00Autore: Annamaria Villafrate