Sovraindebitamento: falcidiato il debito dell'imprenditore con lo Stato
- Accertamento con adesione e gestione della crisi d'impresa
- Il taglio del debito con lo Stato
- Sovraindebitamento: il provvedimento del giudice
Accertamento con adesione e gestione della crisi d'impresa
Torniamo a parlare di un argomento sempre molto attuale, soprattutto in questo periodo storico di grave recessione economica che attanaglia molte imprese. Tante stanno chiudendo, altre invece cercano di sopravvivere, ma con grande fatica.
Il caso di cui parliamo è quello di un imprenditore raggiunto, nel 2018 prima e nel 2019 poi, da ben due avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per un importo di circa 150.000 euro ciascuno.
L'imprenditore pugliese, nel tentativo di far sopravvivere la sua impresa, alla notifica del primo accertamento aderiva, per ottenere una riduzione delle sanzioni, inconsapevole tuttavia che da lì a poco sarebbe arrivato un nuovo e diverso avviso di accertamento. Aderiva, quindi, anche al secondo avviso. Tuttavia, entrambi gli accertamenti comportavano un esborso trimestrale pari ad euro 20.000 circa, rate che egli non è riuscito a sostenere, motivo per cui decadeva dal primo accertamento con adesione.
Gli importi richiesti dal fisco, per il tramite dell'accertamento con adesione, venivano iscritti a ruolo, presso l'Agenzia Entrate e Riscossione, in seguito alla decadenza dalla rateizzazione accordata, e gli importi richiesti si raddoppiavano per via delle maggiori sanzioni, dell'aggio calcolato sull'importo iscritto a ruolo e degli interessi di iscrizione a ruolo.
Il rischio, per l'imprenditore pugliese, era il pignoramento del conto corrente, oltre che l'iscrizione ipotecaria sul suo immobile, azioni esecutive che erano già state intraprese da Agenzia entrate e riscossione, tuttavia bloccate grazie all'avvio della procedura di sovraindebitamento.
L'imprenditore pugliese infatti, nel momento in cui decadeva dalla rateizzazione con lo Stato, e prima ancora che l'accertamento con adesione, dal quale ormai era decaduto, divenisse cartella, si rivolgeva alla scrivente avvocato per avviare la procedura di gestione della crisi di impresa.
Il taglio del debito con lo Stato
L'unico debito che l'imprenditore registrava era quello con l'Agenzia delle Entrate, debito che superava i 300mila euro.
Altri non ne aveva, atteso che egli era sempre stato regolare sia nei pagamenti con le finanziarie, che con lo Stato, salvo poi ritrovarsi due avvisi di accertamento che di fatto lo stavano portando al fallimento.
L'alternativa liquidatoria, mettendo sul piatto della bilancia tutte le sue risorse patrimoniali e non, era davvero esigua rispetto al debito che registrava con l'erario, ovvero un patrimonio di euro 70.000,00 rispetto ai 350.000,00 euro di debiti con lo Stato.
La proposta di falcidia del debito erariale sottoposta al Tribunale per conto dell'imprenditore, dallo scrivente avvocato, corrispondeva perfettamente alla differenza tra il debito con lo Stato e il possibile valore di realizzo dell'immobile in asta.
Come sempre accade nelle proposte di accordo, l'Agenzia delle Entrate votava sfavorevolmente. Tuttavia è d'obbligo evidenziare che la nuova normativa ha previsto l'istituto del cram down fiscale, ovvero la possibilità, da parte del Tribunale, di omologare la proposta di accordo, sottoposta dal debitore, anche nell'ipotesi in cui il creditore esprima il proprio dissenso, allorché, valutata la convenienza della proposta, il Giudice delegato ritenga che il credito risulti soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria concretamente percorribile.
E certamente questo era il caso che ci occupava.
Sovraindebitamento: il provvedimento del giudice
Con la firma del giudice delegato nella procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale di Trani, dott.ssa Giulia Stano, il provvedimento emesso precisa che: "La proposta di accordo prevede di liquidare la somma complessiva di E. 75.800,00, comunque maggiore rispetto a quella che i creditori privilegiati ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Occorre considerare, difatti, il valore ricavabile dalla vendita dei beni immobili del ricorrente, sulla base di perizia di stima predisposto dal geometra, risulta pari complessivamente ad E. 51.500,00, somma inferiore a quella proposta nell'accordo. E' ragionevole ritenere inoltre che, in caso di procedura esecutiva, all'esito dei probabili ribassi, si ricaverebbe dalla vendita un importo ancora inferiore".
Data: 22/03/2023 08:00:00Autore: Floriana Baldino