Ricorso straordinario in Cassazione
- Ricorso straordinario in Cassazione: genesi dell'istituto
- Forme e termini di proposizione
- Tipo di vizio censurabile: errore di fatto ed errore materiale
Ricorso straordinario in Cassazione: genesi dell'istituto
Forme e termini di proposizione
In tema di forma della proposizione del ricorso straordinario, è stato precisato che non è necessaria una procura speciale per la proposizione del ricorso straordinario nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile d'ufficio ex art. 625 bis, c.p.p., ed è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., perché, sussistendo il potere officioso di rilevazione dell'errore, contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale (Cass., sez. IV, 17 novembre 2005, n. 7660/06, C.E.D. Cass., n. 233395).
Ovviamente, il difensore del ricorrente dovrà necessariamente essere iscritto, a pena di inammissibilità del ricorso, nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Fatta eccezione per il caso di errore materiale, il ricorso straordinario che faccia valere un errore di fatto deve essere proposto nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento, che è perentorio perché finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione (Cass., sez. IV, 7 marzo 2008, n. 15717/08, C.E.D. Cass., n. 239813).
Tipo di vizio censurabile: errore di fatto ed errore materiale
L'errore materiale e l'errore di fatto, motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica ed in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Il dato centrale di ricostruzione interpretativa, è, secondo le Sezioni Unite, che l'errore di fatto è concettualmente diverso da quello di diritto, dall'errore di valutazione, che, se commesso dalla Corte di Cassazione, lascia senza rimedio il condannato (Cass., S.U., 27 marzo 2002, n. 16103/02, Basile, C.E.D. Cass., n. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso).
Il principio è stato da ultimo ripreso e confermato dalla Cassazione penale, secondo cui, posto che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio (cfr. Cass. n. 34908/2022).
Avv. Walter Marrocco
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Data: 28/03/2023 07:00:00Autore: Walter Marrocco