Piano genitoriale: cos'è e a cosa serve
- Cos'è il piano genitoriale previsto dalla riforma Cartabia
- Obbligo di deposito del piano genitoriale
- Finalità del piano genitoriale
- Contenuto del piano genitoriale
- Piano genitoriale proposto dal giudice
- Sanzioni per chi non rispetta il piano genitoriale
Cos'è il piano genitoriale previsto dalla riforma Cartabia
L'articolo 473 - bis 12 c.p.c. al quarto comma prevede che, per i procedimenti relativi ai minori, al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi all'istruzione, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle loro frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente usufruite.
Obbligo di deposito del piano genitoriale
Preliminarmente bisogna evidenziare che è obbligatorio depositarlo insieme all'atto introduttivo e che non può e non deve essere considerato un semplice ed astratto adempimento formale.
Il piano genitoriale, proprio per la sua intrinseca funzione, deve essere compilato in maniera adeguata alle realtà dei fatti, tenendo nel dovuto e giusto conto i concreti ed effettivi bisogni ed interessi dei figli.
Rammentiamo che la sua allegazione deve essere effettuata non solo con il ricorso da parte di chi promuove il procedimento, bensì, ex art. 473- bis 16, c.p.c. a pena di decadenza, anche dal convenuto unitamente alla sua comparsa di costituzione.
Finalità del piano genitoriale
Finalità di tale piano è favorire una genitorialità condivisa e attenta alle necessità dei figli; deve diventare opportunità di responsabile e maturo confronto tra i genitori onde poter rimodulare, secondo le esigenze dei propri figli, l'organizzazione delle loro attività quotidiane e dei loro impegni. Pertanto i genitori devono mettere da parte ogni possibile contrasto personale, mirando esclusivamente all'interesse della prole, secondo un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Il piano deve riprodurre una immagine il più veritiera possibile del percorso educativo – scolastico, sanitario ed esistenziale che i figli hanno vissuto prima della crisi familiare e che raccolga nel suo ambito sia le frequentazioni con i genitori ed i parenti che le loro condizioni di salute e le cure alle quali siano stati sottoposti.
Contenuto del piano genitoriale
Il piano genitoriale, nella sua redazione, può essere suddiviso in specifici capitoli che riguardino in particolare:
- La collocazione ordinaria dei figli, indicando l'ubicazione della casa dove normalmente abitano i figli , specificando se vivono o meno con entrambi i genitori, oppure se dimorano abitualmente con altri parenti, precisando, altresì, se tale casa sia in fitto oppure appartenga in proprietà ad entrambi i genitori o ad uno di loro.
- Le frequentazioni ordinarie settimanali dei figli con i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, al fine di garantire anche per il prosieguo il loro il diritto alla bigenitorialità, in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter del codice civile. Questo è un punto molto rilevante del piano, perché deve essere finalizzato alla fruizione a favore dei figli di una relazione costante e significativa con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali, per una loro serena ed equilibrata crescita affettivo-relazionale. Tale capitolo può essere, a sua volta, suddiviso in sezioni particolari che si occupino nel dettaglio di:
- gestione delle frequentazioni nel periodo delle festività natalizie e pasquali;
- compleanno dei figli e relativi festeggiamenti;
- frequentazioni nei periodi di vacanze scolastiche.
- L'istruzione e il percorso educativo: è importante precisare non solo il tipo di scuola e la classe frequentata, ma anche la sua ubicazione specifica e se si tratta di istituto pubblico o privato e se supportato da "pre o post scuola" . Bisogna indicare anche chi accompagna o preleva i figli da scuola, se sono delegate a ciò, in casi particolari, terze persone e ,ove vengano svolte attività extracurriculari, da chi siano pagate le relative spese e in quale percentuale. Se i figli frequentano istituti privati è bene precisare chi ne paghi la retta. Bisogna indicare se i figli usufruiscano di lezioni private o se effettuano normalmente viaggi di studio. Anche in tali casi si deve specificare chi ne paghi il costo e in che percentuale. Ricordiamo che in regime di affidamento condiviso le scelte relative all'istruzione dovranno essere effettuate unitamente da entrambi i genitori, tenendo nel dovuto conto quelle che sono le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli.
- Religione: si precisa il tipo di religione professata dai figli e se seguono dei corsi di istruzione religiosa e chi ne affronta il relativo costo allorché non siano gratuiti.
- Salute e visite mediche: è un altro aspetto fondamentale da sviluppare con la massima accortezza, trattandosi di un diritto fondamentale della prole che deve essere salvaguardato adeguatamente, tenendo conto dei bisogni concreti ed impellenti dei figli. In tale specifico capitolo è opportuno indicare un programma di base in cui, a seconda delle peculiarità ed esigenze specifiche dei figli si indichino le visite mediche specialistiche e le cure che vengono effettuate dalla prole una o più volte all'anno. Si potrà precisare quale sia il genitore che solitamente si occupa della prenotazione delle visite e quali siano le modalità con le quali ciascun genitore concorra al loro pagamento. Si consiglia di puntualizzare: 1) il tipo di visite specialistiche di cui il minore necessita, 2) le relative terapie, 3) eventuali ricoveri ospedalieri o presso centri medici specializzati. È bene specificare se entrambi i genitori accompagnino di norma i figli quando effettuano le visite mediche e chi di loro si occupi di far seguire le relative cure, dando così un quadro il più realistico possibile della situazione.
- Attività extrascolastiche: si tratta di illustrare le varie attività normalmente svolte dai figli nel tempo libero dagli impegni scolastici, precisando il tempo che viene impiegato in tali impegni e le modalità con cui i genitori contribuiscono alle relative spese.
- Vacanze: si evidenzia come di norma vengano trascorse le vacanze da parte dei figli, precisando quali periodi dell'anno siano dedicati a ciò. Pertanto viene specificato se i figli usufruiscano di vacanze invernali, se queste vengano trascorse insieme con i loro genitori oppure con altri parenti e se vengano effettuate presso strutture alberghiere o presso case di proprietà dei genitori o di altri parenti. Per quanto riguarda le vacanze estive bisogna spiegare quali periodi estivi sono riservati alle vacanze, indicandone la durata, la località e la presenza o meno di entrambi i genitori o di altri parenti ed amici. Specificare anche se i figli facciano di norma vacanze all'estero, precisandone la nazione e la durata.
Piano genitoriale proposto dal giudice
Si può bene intuire pertanto l'importanza del piano genitoriale, che può fornire al giudice le basi essenziali per la verifica di un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. In base all'art 473- bis 50 il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis 22, primo comma, può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti.
Sanzioni per chi non rispetta il piano genitoriale
L'accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne in toto il contenuto e il mancato rispetto delle sue condizioni rappresenta un comportamento sanzionabile ex art. 473-bis 39, mediante l'ammonimento del genitore inadempiente, l'individuazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Si precisa che, nei casi di gravi inadempienze di cui al primo comma del sopracitato articolo 473-bis 39, il giudice può condannare il genitore inottemperante al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, a favore del minore.
Avv. Margherita Corriere
Presidente AMI Catanzaro/Cosenza
mail: avvocato.margheritacorriere@gmail.com
Data: 29/03/2023 08:00:00Autore: Margherita Corriere