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Assegnazione della casa familiare: presupposti, limiti, revoca

Presupposti, limiti e revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, la nozione di casa familiare e di convivenza


L'assegnazione della casa familiare

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Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.
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Cosa si intende per casa familiare

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La casa familiare è un concetto che assume rilevanza nell'ipotesi di separazione o di divorzio per quanto concerne la sua assegnazione a uno dei due genitori nell'interesse dei figli.
Si tratta della casa dove sono cresciuti i figli e che costituisce il centro degli affetti e degli interessi.
Ai fini dell'assegnazione della casa familiare il giudice deve tenere conto del preminente interesse dei figli a restare nell'habitat dove vivevano in modo stabile e continuativo con i genitori, sposati o conviventi.

Presupposti per l'assegnazione della casa familiare

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Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore presso il quale è fissata la residenza dei figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente e abitudini.
Dell'assegnazione della casa, si deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
Così, l'attribuzione può incidere sull'assegno di mantenimento.
Ai fini dell'assegnazione è necessario, che vi sia il collocamento dei figli minorenni o la convivenza con i figli maggiorenni incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento e ciò, proprio per garantire il mantenimento delle loro abitudini di vita che in tale ambiente si sono radicate.
Quindi, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
E' evidente che l'assegnazione della casa familiare rappresentando per l'assegnatario un diritto personale di godimento idoneo a comprimere la posizione giuridica dell'avente diritto a prescindere dal titolo posseduto (considerato che la casa può essere assegnata anche in deroga al titolo di proprietà) è necessario che se ne tenga conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, avendo essa un chiaro valore economico.

La nozione di convivenza

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In caso di figli maggiorenni, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi.
La Corte di Cassazione (Cass, civ., sez. VI , 27.10.2020, n. 23473) ha chiarito che sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Si pensi al caso in cui il figlio maggiorenne si trovi in un'altra città per motivi di studio o di lavoro, ma faccia ritorno frequentemente nella casa familiare.
Non sussiste invece un'ipotesi di convivenza rilevante qualora i rientri a casa siano molto rari, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità (Tribunale Brindisi, 16.04.2020).
Quello che deve sussistere, pertanto, è un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, anche se non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Revoca dell'assegnazione della casa familiare

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Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione. Appare evidente che il trasferimento della residenza del figlio costituisce un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare, posto che l'allontanamento determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico ed il figlio.
L'indagine del giudice deve tenere conto di svariati elementi, quali l'abitualità e la durata degli spostamenti o la frequenza dei ritorni. La persistenza del legame domestico va valutata anche per i figli tenuti a lungo lontani da casa (Cassazione 27907/2021) perché il genitore collocatario si è trasferito portandoli con sé.
Con riguardo all'interesse dei figli, in caso di affidamento condiviso a domicilio paritetico e alternato, è possibile che a ogni genitore venga assegnata in via esclusiva una porzione di immobile purché frazionato in unità separate e con ingressi distinti.
Se la famiglia viveva in affitto, l'assegnatario subentrerà automaticamente nel contratto di locazione assumendosene il complesso dei diritti e doveri.
Ove dovesse risultare definitivamente spezzato il nesso tra il consueto contesto abitativo e l'attuale assetto esistenziale dei figli si può agire in giudizio per richiedere la revoca dell'assegnazione.
Anche la revoca della casa può influire sulla misura dell'assegno all'ex. Pertanto, il tribunale, venuta meno l'attribuzione della casa dopo che i figli sono diventati autonomi, potrà accogliere l'istanza di adeguamento dell'assegno mensile a carico dell'altro genitore, vista la necessità di farsi carico di un canone di locazione.
La giurisprudenza ha invece più volte chiarito che, nonostante il dettato normativo, non sussiste alcun automatismo tra le nuove nozze o la nuova relazione del genitore e la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Ancora una volta, è una decisione che necessita di una valutazione che tenga conto dell'interesse dei figli, i quali devono essere preser- vati dal possibile trauma dell'allontanamento dalla casa familiare.
La revoca è irreversibile, a prescindere da eventuali sviluppi, essendosi ormai spezzato il legame con l'abitazione.
Data: 28/03/2023 08:00:00
Autore: Matteo Santini