Patteggiamento e sanzione accessoria sospensione patente
Lo ha ribadito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33315 del 04 ottobre 2002)
Nell'ipotesi di
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche se si procede con il rito del
patteggiamento, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Lo ha ribadito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33315 del 04 ottobre 2002) precisando che l'art. 222, comma 2, del
Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (nuovo codice della strada) espressamente prevede che all'accertamento del reato di cui all'art. 589, co. 2, cod. pen. consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due mesi a un anno. Risulta in questo modo superata, chiarisce la Corte, ?la qualificazione in termini di pena accessoria della detta sospensione, qualificazione che nel vigore del precedente
codice della strada, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, imponeva l'esclusione di tale pronuncia in sede di
patteggiamento. La
sentenza di
patteggiamento, pur non potendosi considerare
sentenza di condanna, è tuttavia equiparata espressamente (art. 445, comma 1) ad una
sentenza di condanna?. In linea con un orientamento oramai consolidato, i Giudici di Piazza Cavour hanno così confermato il principio per cui ?il giudice che procede con il rito del
patteggiamento è tenuto ad applicare la eventuale sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di provvedimento sanzionatorio previsto da leggi speciali che non postula un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla
sentenza di patteggiamento?.
Data: 04/10/2002
Autore: Roberto Cataldi