Beneficio della non menzione: decide il giudice
La Cassazione ricorda che il beneficio della non menzione è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
Beneficio della non menzione
Il beneficio della non menzione è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Lo ricorda la sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 12727/2023 sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti e lesioni aggravati ai danni della moglie e alla presenza dei figli minori.
L'imputato ricorreva al Palazzaccio lamentando violazione di legge e difetto di motivazione nella ritenuta integrazione dei tratti costitutivi dell'ipotesi di reato contestata, nonchè contro il diniego del beneficio della non menzione, inadeguatamente argomentato facendo riferimento unicamente alla gravità della condotta e trascurando contraddittoriamente aspetti, funzionali alla emenda del ricorrente, già valorizzati nel riconoscere le generiche e richiamati dalla difesa con l'apposito motivo di appello (in particolare i rinnovati rapporti con i familiari).
Per gli Ermellini il ricorso è inammissibile su tutti i fronti.
Quanto al diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p., va ribadito, affermano innanzitutto, che "il beneficio in questione è fondato sul principio dell'emenda' e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato: persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p." (cfr. ex multis, Cass. n. 16366/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, concludono i giudici, "la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali indicazioni di principio argomentando in modo compiuto e non manifestamente illogico la scelta di merito adottata. Il beneficio, infatti, è stato negato attribuendo assorbente rilievo, tra i criteri dettati dall'art. 133 c.p., alla obiettiva gravità della condotta, negativamente valorizzata alla luce del portato dei contegni vessatori realizzati dal prevenuto e dell'apprezzabile protrarsi dell'agire illecito lungo ambiti temporali di una certa consistenza".
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Data: 30/03/2023 07:00:00Autore: Redazione