Impugnazione delibera condominiale con il rito semplificato di cognizione
- Impugnativa delibera condominiale: rito ordinario o semplificato?
- L'interpretazione dell'art. 1137 c.c. ante riforma Cartabia
- Rito semplificato per l'impugnazione della delibera condominiale
Impugnativa delibera condominiale: rito ordinario o semplificato?
Con il d.lgs. 149/2022 e la riduzione dei riti ordinari civili a due sole opzioni ovvero quello normale di cognizione e quello semplificato, ritorna prepotentemente in auge l'antico dilemma: la delibera condominiale va impugnata seguendo gli schemi del rito di cognizione riformato oppure può considerarsi praticabile il recente rimedio ex art. 281 decies cpc e ss.?
A questo proposito, nonostante le alternative rappresentino due riti di nuovo conio, non crediamo possano andare perduti i precedenti approdi della giurisprudenza in tema, sebbene le sottese fondamenta siano state apparentemente spazzate via dal menzionato recente riordino.
La nota legge 220/2012 c.d riforma del condominio è risaputo ebbe anche modificare i contenuti dell'art 1137 c.c. -paradigma quest'ultimo imprescindibile sull'argomento - rubricato: "Impugnazioni delle deliberazioni d'assemblea", eliminando dal sintagma del secondo e terzo comma della previgente disposizione la parola "ricorso" che pur aveva dato luogo ad interpretazioni non sempre collimanti sul rito da adottare, tanto che si era resa necessaria nel 2011 (ante riforma del condominio) la pronuncia del massimo consesso di legittimità, per la quale: "In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato" (Cass. SS.UU. n. 8491/2011).
In sostanza si riteneva atecnico il riferimento al ricorso volendo il legislatore semplicemente intendere la facoltà di adire l'A.G. senza alcuna vincolatività circa il rito da seguire del quale evidentemente poi mancava ogni più completa indicazione sul quomodo dell'azione ricavabile dallo stesso dettato dell'art. 1137 c.c.
L'interpretazione dell'art. 1137 c.c. ante riforma Cartabia
Il contenuto della disposizione suddetta, sin dalla riforma del condominio è apparso quindi del tutto neutro quanto al procedimento da osservare non potendosi escludere già all'epoca e almeno sino alla entrata in vigore della riforma Cartabia l'applicabilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e segg. c.p.c., correttamente interpolando la legge 69/2009, il dlgs 150/2011 sulla semplificazione dei riti e lo stesso art. 1137 c.c.
Era ius receptum, prima del dlgs 149/2022 la valutazione della giurisprudenza di merito per la quale: "Nessuna disposizione di legge esclude che l'impugnazione della delibera assembleare possa essere proposta anche con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sicché, ove l'attore opti per il rito sommario di cognizione, trattandosi di processo contenzioso, il giudice adìto non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso…".
Con l'abrogazione del rito sommario di cognizione, indi con la riforma dei riti ordinari ossia di quello normale di cognizione e l'introduzione di quello semplificato, nessuna precedente valutazione in tema di impugnativa delle delibere condominiali può dirsi scontata, anche se la prefata ratio interpretativa dell'art. 1137 c.c. crediamo non cambi in quanto il rito semplificato ex art 281 decies c.p.c. è sovrapponibile per molti aspetti al previgente procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
Rito semplificato per l'impugnazione della delibera condominiale
Ergo: nell'attuale panorama, l'impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c. può essere proposta con gli strumenti del rito ordinario di cognizione riformato ovvero ricorrendo al rito semplificato, opzione quest'ultima senz'altro da preferire considerata la materia anche perché la decisione, tra l'altro è assegnata ex art. 50 ter c.p.c. all'organo monocratico che, in quanto tale decide sulla domanda del condomino proposta con le forme del procedimento semplificato, proprio in aderenza a quanto previsto ex art 281 decies comma 2 c.p.c.
Così ha statuito il G.M. del Tribunale di Avellino Pasquariello, nel recentissimo decreto del 28 marzo 2023 (sotto allegato), ritenendo ammissibile l'impugnativa della delibera d'assemblea condominiale proposta con il rito semplificato di cognizione ex art 281 decies c.p.c.
Data: 01/04/2023 07:00:00
Autore: Mario di Salvia