Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico
- Compiti a casa: obbligatorio segnarli nel registro elettronico
- Cos'è il registro elettronico
- La normativa sul registro elettronico
- Registro elettronico è obbligatorio?
- Registro docente atto pubblico da compilare in classe!
Compiti a casa: obbligatorio segnarli nel registro elettronico
Cos'è il registro elettronico
La normativa sul registro elettronico
Registro elettronico è obbligatorio?
Il Decreto Legge n. 95/2012 oltre a prevedere l'obbligo dell'utilizzo del registro elettronico a partire dall' a.s. 2012/2013 ha previsto, altresì, l'adozione di un "piano per la dematerializzazione" che ad oggi non è mai stato attuato.
Ciò ha portato ai vari dubbi interpretativi in materia. Sul punto, la Cassazione (sentenza n. 47241/2019) si è espressa affermando che la mancata attuazione del piano rende non obbligatorio l'uso del registro e delle pagelle elettroniche, con la consequenziale coesistenza, di entrambe le forme di registro, cartacea e digitale.
Vero è, però, che allorquando il Collegio docenti deliberi l'adozione del registro elettronico (previa dotazione di infrastrutture e strumenti tali da consentirne l'uso), il suo utilizzo diventa obbligatorio!
Registro docente atto pubblico da compilare in classe!
Peraltro, come confermato più volte anche dalla Cassazione (cfr. 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), il registro di classe e personale del docente è atto pubblico, per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste, ad es., dagli art. 476 e 479 c.p.
Non solo. I giudici hanno osservato come anche il registro del professore rientri nell'accezione del "giornale di classe" di cui all'art. 41 del R.D. n. 965/1924 dove vanno annotate, tutte le "attività svolte" e quelle compiute dal "pubblico ufficiale" che "attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti" (cfr. Cass. n. 34479/2021).
Nello specifico, hanno scritto i giudici che "il registro di classe ed il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti".
Ergo, se ne deduce che anche i compiti in classe, dunque, con buona pace dei prof "ritardatari" e per la felicità degli studenti non possono essere "inseriti in corsa" successivamente!
Autore: Redazione